Contratti di convivenza, costo avvocati

Contratti di convivenza : redazione di accordi di coppia

La Legge sulle Unioni Civili non solo apre solo alle coppie omosessuali la possibilità di stipulare un accordo di coppia ma estende questa facoltà anche alle coppie eterosessuali, prevedendo l’istituzione dei contratti di convivenza civile, che si affiancheranno alle unioni civili vere e proprie.

In questo modo, dunque, il legislatore ha fornito la possibilità di godere di alcuni diritti e relativi doveri anche alle coppie eterosessuali che decidono di convivere e non sposarsi: da sottolineare come tali diritti e doveri siano sia personali – determinati dalla legge – che patrimoniali, quindi determinati dalle parti con l’assistenza di un avvocato.

Ecco dunque che grazie alla nuova legge sulle unioni civili tutte le coppie eterosessuali che convivono e che non desiderano sposarsi potranno fortificare la propria unione, dal punto di vista giuridico ovviamente, sottoscrivendo degli accordi di coppia, ovvero un vero e proprio contratto che stabilisce diritti e obblighi dei conviventi.

Grazie alla nuova legge sulle unioni civili, quindi, affianco al canonico matrimonio verremo ad avere le “unioni civili” vere e proprie che potranno essere stipulate dalle coppie omosessuali e “convivenze di fatto”, che potranno essere stipulate dalle coppie eterosessuali, oltre che da quelle omosessuali.

Sostanzialmente dunque, una coppia omosessuale potrà scegliere se sottoscrivere una convivenza di fatto o una unione civile; una coppia eterosessuale, invece, potrà scegliere se sottoscrivere una convivenza di fatto o contrarre matrimonio.

Diritti e doveri nelle unioni civili e convivenze di fatto

contratti di convivenza avvocato stipula
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Nello specifico, mentre le unioni civili introducono diritti e doveri sia patrimoniali che personali in larga parte simili a quelli previsti per i coniugi nel matrimonio, le convivenze di fatto prevedono delle “tutele leggere” dal punto di vista dei diritti personali e lasciano ampia liberà alle parti di autodeterminarsi dal punto di vista patrimoniale.

Infatti, dal punto di vista dei diritti personali, le convivenze di fatto permettono ai conviventi di visitarsi, assistersi e accedere alle relative informazioni personali in caso di malattia o di ricovero ; consentono di nominare l’altro convivente come proprio rappresentante in caso di decisioni sulla salute del convivente che non possa assumere da solo causa malattia; permettono al convivente di decidere sulla donazione degli organi dell’altro convivente e, infine, permettono ai due conviventi di visitarsi in carcere.

Contratto di convivenza esempio e costo

Dal punto di vista patrimoniale la libertà è pressoché massima, essendo limitata unicamente dalla liceità dell’accordo, che ovviamente dovrà essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico dell’ordinamento giuridico italiano. A certificare tale corrispondenza saranno avvocati e notai, chiamati ad assistere i clienti nella redazione del contratto di convivenza sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

È dunque auspicabile la formazione di una nuova categoria di professionisti legali specializzati nella redazione dei contratti di convivenza di fatto, che possa accompagnare agevolmente i propri clienti sia nello stabilire i reciproci diritti e doveri patrimoniali, sia nella modifica nel contratto di convivenza di fatto, sia infine nel determinarne le modalità di risoluzione.

Va infatti sottolineato come notai e avvocati non solo chiamati solo a certificare l’autografia delle firme ma dovranno attestare la liceità dell’accordo e trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, rendendolo così opponibile ai terzi.

Approfondimento, diritti e doveri nella nuova legge Unioni Civili :

Unioni Civili e Convivenze

La normativa sul contratto di convivenza

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
52. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere :

a) l’indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;

c) da persona minore di età;

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

La legge n. 76/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 con il titolo “Regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ed entrerà in vigore dal 5 giugno 2016

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    volevo avere delle delucidazioni in merito al contratto di convivenza. Le spiego brevemente la mia situazione.
    Convivo ormai da due anni con una cittadina colombiana alla quale è scaduto il permesso di soggiorno. Ho letto che grazie al contratto di convivenza un cittadino con permesso di soggiorno scaduto, può ottenere un permesso di soggiorno per “convivenza”. Volevo sapere se questo è vero.
    Volevo sapere, inoltre, se l’assenza di reddito (in questo momento sto effettuando un tirocinio presso uno studio associato di commercialisti) può essere una discriminante ai fini del rilascio dello stesso.
    In attesa di un Vostro riscontro, distinti saluti

    scrivo per conto della mia fidanzata, la quale è una cittadina russa che a breve dovrà inoltrare la domanda per richiedere il permesso di soggiorno presso la questura di … Mi interesserebbe sapere, siccome conviviamo da ormai 8 anni insieme (lei ha studiato qui all’università richiedendo di anno in anno i relativi pds per motivi di studio) e quindi abbiamo la stessa residenza, se è possibile richiedere il permesso di soggiorno sfruttando come base la legge Cirinnà sulle coppie di fatto entrata da poco in vigore. Nel caso in cui ciò fosse fattibile, vorrei sapere le modalità, i tempi ed i costi per affidarle l’intera pratica.


    10 Risposte

    1. convivente ha detto:

      convivo da un paio di anni con una ragazza extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno per studio. La scadenza dello stesso è ormai prossima; Le domando, allo stato attuale, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per “convivenza”?

    2. convive ha detto:

      ho una compagna congolese arrivata con passaporto e visto in francia ma da cinque mesi clandestina, possiamo chiedere il permesso per convivenza in quanto già viviamo insieme ? oppure che altra possibilità abbiamo per la regolarizzazione ?

    3. congedo parentale e convivenza ha detto:

      scrivo per una delucidazione. Convivo con il mio compagno nella sua abitazione. Ora il mio compagno cardiopatico, con defibrillatore e sempre sottoposto a cure e controlli, nonché terapia farmacologica, necessita di cure maggiori e assistenza diretta. Io sono una dipendente statale.vorrei chiedere il congedo parentale per un anno per assisterlo e aiutarlo. Ho diritto a tale congedo retribuito?
      Le leggi da me consultate sono vaghe e non precise.

    4. siamo una regolare coppia di fatto ha detto:

      Con il mio compagno siamo una regolare coppia di fatto ( da un anno stiamo combattendo con la sua salute) , dobbiamo fare dei lavori nella casa dove risiediamo di mia mia proprietà, perché è necessario adeguare alcuni ambienti alle sue esigenze di salute . Vi chiedo può usufruire delle agevolazioni edilizie della 104 per effettuare i lavori ?

    5. contratto di convivenza senza l'intervento del notaio o dell'avvocato ha detto:

      Posso stipulare un contratto di convivenza senza l’intervento del notaio o dell’avvocato. In tal caso, a parte i problemi dell’autentica di firma e della data certa, il contratto avrebbe valore solo tra le parti e non sarebbe opponibile ai terzi. E’ così?
      Grazie

    6. convivenza e unioni civili ha detto:

      Complimenti per l’articolo che da un’idea chiara sulle unioni civili e la convivenza. Tuttavia trascura un particolare non indifferente, per il quale le chiedo un parere. Se qualsiasi cittadino/a con documenti in regola in Italia vuole fare un’unione civile con persona dello stesso stesso clandestino/a anche da anni in Italia, quest’ultimo otterrá il permesso di soggiorno. Ció non avviene con il contratto di convivenza. Al cittadino Italiano o straniero in regola in Italia, le viene negata dal Comune la registrazione del contratto di convivenza per mancanza del permesso di soggiorno e della residenza. Ovviamente senza la registrazione del contratto di convivenza non puó chiedere il soggiorno, e otterrebbe l’espulsione, in quanto irregolare nel territorio nazionale. Non le sembra che questa legge privilegia gli omosessuali e penalizza gli eterosessuali, limitando la libertá di scelta tra gli eterosessuali, che non possono beneficiare del contratto di convivenza e sono costretti a ricorrere al matrimonio? Puó cortesemente confermarmi se ė cosí o mi sbaglio. E, se ė cosí, lo Stato non è responsabile di Violazioni dei diritti umani e razzismo per disparitá di trattamento? Grazie. Salvatore

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