Unioni Civili e Conviventi di fatto, il disegno di legge

Unioni civili, tutto sul nuovo disegno di legge

Dal 26 gennaio approda in Senato il disegno di legge sulle unioni civili che divide anche la maggioranza: ecco cosa prevede per le coppie e per gli eventuali figli

Il disegno di legge che nelle intenzioni del governo dovrebbe novellare il delicato tema delle unioni civili sta per approdare in Senato. Avverrà giovedì prossimo, 28 gennaio, ma già adesso il dibattito tra i vari schieramenti e anche all’interno dei singoli partirti è aperto, soprattutto per quello che attiene ai diritti e ai doveri sia nei confronti del compagno che dei figli.

Una riforma che tocca adulti e minori, soprattutto con la ‘stepchild adoption’ e con la possibilità o meno di procreare grazie all’utero in affitto. Eco perché è bene fare chiarezza anche per capire realmente di cosa si sta discutendo in Parlamento.

Struttura del disegno di legge

Il nuovo disegno di legge servirà a regolamentare le convivenze ma anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con l’Italia che cerca di colmare il gap rispetto a moltissimi altri Paesi dell’Unione Europea.

Si tratta di 23 articoli complessivi distribuiti in due capi: il primo introduce ufficialmente l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale”, in base a quello che prevede l’articolo 2 della Costituzione.

Il secondo capo invece regola la convivenza di fatto, quella eterosessuale e quella omosessuale.

Requisiti per l’unione civile

Per parlare di unione civile sarà sufficiente la maggiore età e la presentazione con due testimoni di fronte ad un ufficiale di stato civile che provvederà alla registrazione. Non sarà comunque possibile se sussistono rapporti di parentela analoghi a quelli che impediscono il matrimonio, una delle due persone sia già sposata o abbia un’altra unione in corso, se una delle due persone sia interdetta oppure condannata per omicidio del coniuge del suo compagno.

All’atto dell’unione andranno indicati il regime patrimoniale scelto, l’adozione o meno di un cognome comune (sarà comunque possibile accostare il proprio cognome a quello comune) e per l’eredità si applicano le stesse norme che regolano quella dei coniugi.

Stepchild adoption, adozione del figlio naturale del coniuge

Uno dei capitoli più discussi è legato alla ‘stepchild adoption’ che prevede la possibilità per una delle due persone che aderiscono alle unioni civili di adottare il figlio naturale dell’altra (che quindi non sarà più ‘figliastro’) esattamente avviene per i coniugi. Nel Pd la maggioranza è favorevole, ma l’ala cattolica del partito fa resistenza e lo stesso discorso vale per le fila di Ncd.

Assolutamente contrari alla stepchild adoption sono Forza Italia e Lega Nord, mentre posizioni più favorevoli hanno il Movimento 5 Stelle e Sel. Fuori dal mondo della politica, posizione netta della Chiesa Cattolica che è contraria alla legge mentre spinge per interventi più decisi di sostegno alle famiglie tradizionali.

Il timore dei cattolici e non solo è quello che le unioni civili aprano le porte alla possibilità di introdurre in Italia la pratica dell’utero in affitto, sino ad oggi proibita in Italia. Non sarà così, ma si potrebbe rendere la vita più facile a chi voglia andare all’estero, in Paesi nei quali invece questa pratica è permessa.

Diritti e doveri nelle unioni civili e nella convivenza

Tornando alle unioni civili, lo scioglimento avverrà come per qualsiasi matrimonio, la pensione di reversibilità in caso di morte di un coniuge è lecita (ma non in caso di sola convivenza), come nel matrimonio entrambi avranno il diritto/dovere alla reciproca assistenza in caso di malattia, di ricovero e la possibilità di visita in carcere, potendo designare l’altro quale suo rappresentante con pieni poteri in caso di malattia o di morte per decisioni importanti su temi come salute, donazione di organi, funerali.

E il convivente superstite ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni, ma per non più di cinque anni.

Il giudice potrà stabilire gli alimenti in caso di separazione, così come una partecipazione agli utili dell’impresa familiare (a meno che tra i due non esista un altro rapporto di società o di lavoro subordinato).

Per porre fine al contratto di convivenza servirà un accordo tra le parti, oppure il recesso unilaterale, la morte di uno dei contraenti. E se uno dei conviventi è straniero si applicherà la legge vigente nel Paese di registrazione.

 

Art. 2.
(Costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
3. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile.
5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Art. 11.
(Della convivenza di fatto)
1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
2. Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Il disegno di legge :

Unioni civili Convivenza di fatto – disegno di legge

 

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