Assegno mantenimento del genitore disoccupato
Mantenimento figli e disoccupazione : 570 c.p. ?
L’omesso versamento degli assegni di mantenimento per i figli, costituisce reato ex art. 570 c.p. rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, il quale sanziona con la multa da 103,00 € fino a 1032,00 €, oppure con la reclusione fino a un anno tale reato.
Si tratta di un reato connesso alla violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, nonché di un sistema adottato dal nostro ordinamento al fine di disincentivare la pratica di non versare il mantenimento per i figli per “punire” il coniuge, oppure per semplice ed egoistico disinteresse nel figlio (anche se a molti lettori sembrerà impossibile che un genitore possa essere disinteressato). Non sempre è così : la recente situazione economica, infatti, sta portando letteralmente sul lastrico tanti padri e madri.
La disoccupazione impellente, soprattutto tra gli over 50 e la difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, infatti, rende precaria anche la semplice sussistenza.
Proprio per questo stiamo assistendo a delle pronunce sempre più frequenti da parte della Suprema Corte di Cassazione in merito all’omesso versamento degli assegni per i figli, la quale deve districarsi tra due distinti interessi : da una parte quello del padre che malversa in una situazione economica difficile, in particolare sono molti i padri senza lavoro e che difficilmente riescono nella “mera sopravvivenza” per sé stessi e che pertanto non possono contribuire alle esigenze del figlio ; dall’altra parte le necessità dei figli che devono essere soddisfatte e per cui l’altro coniuge ha bisogno del sostegno economico del padre o della madre.
Come si sta orientando la Cassazione sugli omessi versamenti ?
La Suprema Corte di Cassazione, VI sez. Penale con sentenza n. 7372 del 2013, ha sancito il principio secondo cui il padre disoccupato può saltare il mantenimento del figlio. Nel caso di specie, il padre aveva saltato per 6 mesi l’assegno di mantenimento del figlio adducendo gravissime difficoltà economiche, ma sia in primo grado che in appello, i giudici avevano deciso di condannarlo, in virtù del fatto che egli, neanche in minima parte, aveva contribuito al mantenimento del figlio.

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In Cassazione, però, gli ermellini hanno ribaltato la sentenza, specificando che l’uomo si trovava in “difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica”, consentendo in casi di comprovate necessità, di saltare il pagamento del mantenimento del figlio.
Fondamentale, perciò, secondo la Cassazione, l’effettivo stato di indigenza da parte del coniuge che non versa il mantenimento, e che quindi risulta “esonerato” da tali pagamenti (ovviamente finché non trova un nuovo lavoro).
Diverso è stato il recente caso deciso dal Tribunale di Udine, il quale condannava un padre che non aveva pagato il mantenimento dicendo di versare in gravi situazioni economiche, ma che non portava la dovuta documentazione : il Tribunale, infatti, ha confermato la condanna dell’imputato, non ritenendo sufficienti le semplici dichiarazioni da parte dell’interessato, che non aveva allegato nessun tipo di prova per giustificare gli omessi versamenti.
Come ha chiarito anche la recente Cassazione 15432/2016, infatti, “L’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”.
I requisiti, pertanto, sono quelli di una situazione economica grave che deve essere persistente, oggettiva ed incolpevole.
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4 risposte
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