Assicurazione Condominio
Questa tipologia di assicurazione, chiamata polizza globale fabbricati, tutela i condomini dagli eventuali danni provocati all’immobile o dai danni che l’immobile può provocare a terzi, persone, cose o altre strutture.
Può essere stipulata dall’amministratore del condominio anche senza il consenso e la relativa delibera ottenuta in assemblea condominiale dai condomini in quanto è facoltà dell’amministratore agire a tutela del condominio e dei suoi relativi spazi abitativi.
Di norma la polizza globale fabbricati copre il condominio da eventi accidentali, interpretati dalle compagnie di assicurazioni nel senso restrittivo del termine, ossia non doloso o fortuito, il che implica che non ci sia una qualche responsabilità del condomino.
I principali “fatti” coperti dalla questo tipo di polizza sono:
– danni da infiltrazione, solitamente quelli derivanti da avaria dei condotti d’acqua e non le infiltrazioni causate da parti comuni danneggiate (tetto, solai facciate ecc.), questo per evitare che il condominio ometta la manutenzione ordinaria dell’immobile in quanto coperta da assicurazione;
– rotture accidentali, non colpose o fortuite. Le compagnie di assicurazione inoltre tendono a non riconoscere come accidentali le rotture causate da vetustità, sempre per evitare che il fatto di avere una copertura assicurativa porti il condominio a non operare un’adeguata manutenzione;
– ricerca guasti, molto spesso è una garanzia accessoria della responsabilità civile della globale fabbricati, copre le spese necessarie alla ricerca della causa delle infiltrazioni e al ripristino delle strutture manomesse a causa della ricerca. Non opera nel caso in cui non ci sia una danno risarcibile, per cui occorre che sia stato causato un danno a qualcuno affinché si possa avere un risarcimento per le spese di ricerca e ripristino.
Cosa bisogna fare in caso di danno?
In caso di danno, l’amministratore deve, sotto eventuale sollecitazione del condominio, entro 3 giorni denunciare il fatto alla compagnia di assicurazione, dopodiché quest’ultima si occuperà di accertare il danno e le relative cause ed eventualmente risarcire il danneggiato.
Prima di procedere all’eventuale liquidazione dell’indennizzo, l’assicurazione fa firmare al danneggiato, nella persona dell’amministratore, la quietanza del sinistro, in cui il danneggiato rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dell’assicurazione.
Un’eventuale richiesta risarcitoria da parte del condomino danneggiato e insoddisfatto, dopo la firma della quietanza, dovrà essere fatta valere nei confronti dell’amministratore e non della compagnia di assicurazione.