Auto rigata : reato o illecito amministrativo ?
I lettori più attenti del blog, avranno già letto la nostra news sulla depenalizzazione dei reati da danneggiamento. Il danneggiamento semplice, a seguito della depenalizzazione a norma dell’art. 2 del D. Lgs 7 del 2016, non costituisce, pertanto, più reato.
Nel nuovo danneggiamento, vi sono tre condizioni alternative tra loro per costituire reato, ovvero deve avvenire con minaccia o violenza; deve avvenire durante una manifestazione pubblica; deve avvenire in occasione dei reati ex art. 331 c.p., ovvero interruzione di un pubblico servizio o di pubblica utilità.
Oggi ci occuperemo nello specifico del danneggiamento da auto rigata. Rientra nella depenalizzazione oppure costituisce ancora un reato? Andiamo a scoprirlo nel seguito dell’articolo.
Danneggiamento da auto rigata: è un reato?
Una situazione veramente fin troppo frequente è quella di parcheggiare la propria auto, andare a fare le commissioni, tornare al punto dove era parcheggiata e scoprire che la carrozzeria è stata rigata.
Come tutelarsi in queste occasioni?
La polizza atti vandalici è una polizza che copre i danni arrecati da terzi a seguito di atti di vandalismo. Si tratta, pertanto, di una polizza che consigliamo caldamente di sottoscrivere per ottenere un giusto risarcimento.
E’, inoltre, possibile sporgere ancora una denuncia alla polizia o alla stazione dei carabinieri.
A seguito dell’entrata in vigore della normativa di cui abbiamo parlato all’inizio, è sorto un problema poiché le stazioni dei carabinieri e della polizia, dopo la depenalizzazione del reato di danneggiamento semplice, hanno rifiutato le denunce pervenute per tali atti, rendendo impuniti i colpevoli.
A tal scopo, è intervenuto per chiarire il sottosegretario alla giustizia, in audizione alla Commissione Giustizia alla Camera. Come ha chiarito l’Autorità, infatti, il danneggiamento da auto rigata non rientra tra i danneggiamenti semplici – quindi depenalizzati – ma tra i danneggiamenti aggravati. Infatti, si tratta di un danneggiamento aggravato perché, come ha evidenziato il prefetto, si tratta di cose esposte per necessità alla pubblica fede.
L’art. 625 del codice penale, infatti, al punto 7 pone tra le circostanze aggravanti del furto specificamente, ma anche del danneggiamento, l’esposizione per necessità alla pubblica fede. Ed è, in effetti, una vera e propria necessità quella di parcheggiare in luogo pubblico la propria vettura.
Quando è esclusa l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
Non si tratterebbe, invece, di danneggiamento aggravato ma solo di danneggiamento semplice, qualora il veicolo non fosse parcheggiato in luogo pubblico ma in luogo privato, coperto dalle telecamere e sistemi specifici di sorveglianza, poiché in tal caso non sarebbe esposto alla pubblica fede: in tali casi, infatti, è presente un controllo che permette di evitare il danneggiamento.
La sola presenza di telecamere, viceversa, non escluderebbe l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, poiché non impedirebbe il danneggiamento ma permetterebbe solo la facile individuazione dei soggetti autori del danno.
Pertanto, qualora doveste trovare la vostra auto rigata, ad esempio da delle chiavi, avete due modi per essere tutelati: rivolgervi alla vostra assicurazione se avete sottoscritto la polizza atti vandalici e rivolgervi ai carabinieri e alla polizia e sporgere denuncia.