Badante e colf in malattia, si può licenziare ?

Malattia colf: ecco come funziona

I malanni di stagione e un qualunque altro problema di salute sono l’incubo di tutti i datori di lavoro.

Ma cosa accade se ad ammalarsi è una colf?

In primis bisogna evidenziare che quando una collaboratrice domestica si ammala, deve comunicarlo al datore entro l’orario di inizio attività in modo tempestivo. Qualora le circostanze lo impediscano, bisogna comunicarlo entro due giorni.

Bisogna comunque munirsi di un certificato medico, debitamente sottoscritto dal medico di base, dove va indicata la prognosi.

Quando la colf vive in casa col proprio datore non è tenuta a consegnare il certificato a meno che la malattia non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie.

Malattia durante la prova o il preavviso, come comportarsi

Se la colf ha bisogno del riconoscimento della malattia durante il periodo di prova oppure durante il periodo di preavviso (sia esso di dimissioni o di licenziamento), per legge ne verrà sospeso il decorso. Torna di nuovo a decorrere il tempo, a prognosi ultimata.

Chi paga la malattia e per quanti giorni?

Non è l’INPS a provvedere, quanto invece il datore di lavoro che si fa carico del pagamento dei giorni di malattia nei termini e nei tempi indicati dalla legge.

La colf o badante può essere licenziata ?

La colf ha diritto a vedersi conservare il posto di lavoro, sempre nei limiti previsti dalla legge (limiti calcolati  come 365 giorni nell’arco di due anni civili. Questi periodi sono raddoppiati in caso ci si trovi di fronte a malattie oncologiche.

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Il costo di un giorno di malattia?

Circa la retribuzione spettante alla lavoratrice per ogni giorno di malattia, sono previste delle percentuali dalla legge vigente, che ha come punto di riferimento la retribuzione globale di fatto.

Qualora poi la lavoratrice conviva con il suo datore e non è costretta alla degenza in ospedale e non può permanere a casa del datore di lavoro, alla retribuzione si aggiunge l’importo sostitutivo convenzionale del vitto e alloggio.

Articolo 27 del CCNL domestici

  1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
  2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
  3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
  4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
    1.  per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
    2.  per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
    3.  per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
  5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
  6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
  7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura:
    • fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
    • dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
  8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
  9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
  10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

Guida a cura dello Studio Legale

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