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Caduta scale condominio, responsabilità, orientamenti giurisprudenza

avvocato Angelo Massaro 206

Non è raro che all’interno di un condominio si verifichino infortuni ai danni di condomini nelle scale resi pericolosi dalla presenza di acqua, olio, fogliame o altro materiale.

Il danneggiato è legittimato a proporre una richiesta di risarcimento del danno al Condominio (polizza assicurativa fabbricati), il quale ai sensi dell’art. 2051 c.c.è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Tale norma individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del condominio salvo che provi la sussistenza del cd. “caso fortuito”.

Cosa si intende per “caso fortuito” ?

La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ha delineato nel tempo i casi di esclusione della responsabilità.

Il condominio può provare che il danno sia stato causato da un fattore esterno, imprevisto ed imprevedibile, idoneo da escludere la sua responsabilità.

Tale elemento può consistere nel fatto di un terzo (ad es.: materiale scivoloso abbandonato sul posto da terzi), nella cd. “forza maggiore” (ad es.: un evento atmosferico di eccezionale gravità), o nel comportamento dello stesso danneggiato.

Caduta scale condominio

Caduta scale condominio

Per semplificare, perché sussista una responsabilità sono necessari due requisiti: un’alterazione del bene condominiale tale da costituire un’insidia per il passante e l’imprevedibilità (e conseguente inevitabilità) del pericolo (Corte Cass. n.11592/10). In altre parole, laddove l’evento dannoso sia prevedibile (es: caso di un condomino a conoscenza del fatto che il cortile condominiale, in un determinato tratto, sia interessato da un’infiltrazione d’acqua e, nonostante ciò, decida di percorrerlo), viene meno il diritto al risarcimento del danno, a fronte di una condotta poco prudente posta in atto dal danneggiato.

Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a giudicare un caso di caduta da una scalinata ove era presente un gradino lesionato, ha escluso la responsabilità del condominio sul presupposto della “agevole evitabilità, in ora diurna, dell’ostacolo in quanto “situazione perfettamente visibile”, con la conseguenza che, sia pur riconosciuta la presenza di un gradino lesionato, la verificazione del sinistro era da ascrivere alla disattenzione del danneggiato, quale comportamento riconducibile al caso fortuito” (Corte Cass. n.2662/13).

La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato un caso di risarcimento danni connesso al condominio esponendo un principio interessante per cui se la condomina cade a causa dei detriti presenti nella pavimentazione delle scale condominiali questa dovrà essere risarcita anche se non vi sono testimoni che comprovino l’accaduto.
Con la sentenza 9140/2013 la Cassazione, ribaltando le decisioni prese dai giudici di merito, ha riconosciuto la responsabilità del condominio dando ragione alla donna scivolata proprio per colpa del materiale di risulta presente nelle scale.

Secondo quanto era stato deciso dai giudici territoriali nonostante fosse stato riconosciuto pacificamente la presenza del suddetto materiale lungo le scale non vi erano prove sufficienti per sostenere la tesi della donna e, pertanto, avevano rigettato le sue richieste escludendo la responsabilità del condominio per la caduta.
La Cassazione però, nel valutare la vicenda, ha spiegato che anche se non vi sono testimoni che possano provare il nesso causale tra la caduta e il danno, queste scivolate permetto no di poter desumere il fatto in maniera presuntiva tenuto conto del contesto in cui si è verificato.

Secondo gli ermellini poi, il giudice di merito avrebbe comunque potuto ritenere sussistente un “concorso nell’accadimento del fatto” in quanto la donna essendo una condomina era a conoscenza della pericolosità della scala e, pertanto, avrebbe dovuto percorrerla con maggiori cautele.

Stessa considerazione nel caso di un condomina che scivolava nell’atrio dell’edificio a causa della cera applicata dal custode dello stabile combinata con acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. Anche in tale fattispecie l’evento dannoso era causato dal caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata individuato “nell’aver alzato il piede sinistro prima ancor di assicurarsi la presa al corrimani delle scale”. In tal modo si era interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito (Cass. sent. n. 25239/2011).

Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 11592 del 13.05.2010
Con la sentenza n. 11592 depositata in cancelleria il 13.05.2010, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui per la configurabilità della responsabilità di cui all’art. 2051 del codice civile non è sufficiente l’esistenza di una relazione oggettiva tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, sussistendo tale tipo di responsabilità essenzialmente a fronte della precisa ricorrenza di due presupposti: la alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia (o trabocchetto), la imprevedibilità ed invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisce un danno. Nella fattispecie, all’esame della Suprema Corte, la presenza di acqua piovana sulle scale condominiali è stata ritenuta “prevedibile” e compatibile con le caratteristiche dell’immobile.

Art. 2051 c.c.

Cass. civ., Sez. III, sentenza 19 giugno 2008, n. 16607

Il fatto ed i giudizi di primo e secondo grado.

Una signora era scivolata nell’atrio dell’edificio codominiale a causa della cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini. La stessa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio milanese per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa patiti ai sensi dell’art. 2051 cc, quale custode delle parti comuni dell’edificio o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 CC. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.

Il Tribunale adito rigettava le domande e, dopo la proposizione da parte della signora dell’appello, resistito dall’appellato, che a sua volta spiegava appello incidentale relativamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, la Corte di appello di Milano, rigettava entrambi gli appelli, con la condanna dell’appellante alle spese del secondo grado di giudizio; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora.

La Cassazione.
I giudici della Cassazione nella sentenza in esame riaffermano il principio, più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo.

La signora T., in punto di fatto della sentenza di secondo grado così come richiamata dai giudici della Cassazione, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi; siamo, quindi, in presenza di un accertamento in punto di fatto, che, sorretto com’è da congrua e coerente motivazione, deve ritenersi sottratto ad ogni sindacato sul piano di legittimità. Questo il ragionamento della Corte di Cassazione.

Né può sostenersi che i giudici di merito si siano sottratti all’onere di motivazione sul punto decisivo che l’accertata condotta negligente e disattenta della ricorrente sia stata l’esclusiva causa della sua scivolata sul pavimento, atteso che le argomentate considerazioni su detto comportamento, sopra richiamate, hanno correttamente evidenziato che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17.1.2001, n. 584).

Accertato, anche in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.

Ed invero, ad avviso dei giudici di legittimità, la scivolosità del pavimento è stata congruamente valutata dai giudici di merito, che hanno però motivatamente ritenuto che la conseguente scivolata della ricorrente sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente della medesima, con inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito.

La sentenza impugnata ha escluso nella fattispecie la possibilità di applicazione dell’art. 1227 primo comma c.c. che, presupponendo l’individuazione di un fatto colposo ascrivibile – in termini di responsabilità aquilana – al creditore, non può applicarsi nel caso in esame, nel quale con decisione ormai passata in giudicato è stata esclusa la responsabilità extracontrattuale del condominio, e dunque la relativa responsabilità.

Inoltre la Corte di merito ha specificamente individuato il comportamento ascritto alla T.A. a titolo di colpa che abbia cagionato in via esclusiva il danno dalla medesima patito, precisando che il mancato uso, da parte della danneggiata, della normale diligenza era consistito nell’avere alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimani delle scale.

È evidente, quindi, che la Corte di merito ha attribuito alla T.A. un preciso comportamento, valutato come colposo nel contesto delle accertate condizioni di fatto del momento (pavimento che presentava una situazione di percepibile possibile scivolosità) ed idoneo a cagionare in via esclusiva il danno lamentato, e che tale comportamento non può certamente risolversi in un mero “atteggiamento mentale” della T.A. medesima, come quest’ultima pretenderebbe.

Sul punto in questione la Corte di Cassazione riscontra una valida ed insindacabile motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha adeguatamente spiegato quale avrebbe dovuto essere lo specifico comportamento che la ricorrente avrebbe dovuto tenere per evitare il danno, e cioè quello di sorreggersi al corrimani delle scale prima di iniziarne la salita.

Rigettando le motivazioni della società, la sesta sezione civile della Cassazione ha considerato conforme alla giurisprudenza consolidata la decisione della Corte d’Appello di Venezia, la quale ha ritenuto provato “il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, per essere stata la caduta la conseguenza normale della particolare usura dei gradini”.

Secondo la Corte, in particolare, acclarato, sulla scorta delle testimonianze e della consulenza tecnica, che la scala “nella parte centrale normalmente usata per l’accesso all’ufficio era usurata per essere venuta meno col tempo la bocciardatura e la zigrinatura”, era compito del custode “ripristinare i dispositivi antisdrucciolo usurati e segnalare il pericolo nei giorni di pioggia”.

Prendendo le distanze dalle argomentazioni della decisione di primo grado, la Corte di merito ha correttamente escluso, ha affermato la Cassazione che “il sinistro fosse imputabile all’attrice per mancanza di diligenza per non aver la danneggiata utilizzato la parte laterale con i corrimano e per non aver considerato come avrebbe dovuto la scivolosità e l’usura dei gradini”.
Pertanto, ritenendo non integrata la prova del fortuito, la S.C. ha rigettato il ricorso condannando Poste Italiane anche al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Civile, testo sentenza 9 dicembre 2014, n. 25935

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    1. risarcita ? ha detto:

      In ammezzato del palazzo,dove vivo, c’è un vano con particella catastale propria, ma di proprietà della proprietaria dell’appartamento in primo piano(che ha un’altra particella catastale) quindi stessa proprietà ma enti diversi.
      La signora sta facendo lavori, i suoi operai tengono sempre il portone aperto e non si preoccupano di pulire eventuali residui che producono.
      lavoravano nel vano ammezzato, alle 7.30 arrivo in ammezzato con in cane, il cane vede il portone aperto e scatta, io perdo la presa del guinzaglio la borsetta si sparpaglia per le scale ed io faccio due rampe da 13 gradini correndo dietro il cane ( il portone è sulla pubblica via passano auto , poteva essere investita). Recupero la cagnetta, recupero la borsetta, risalgo le scale prendendo i vari oggetti fuoriusciti dalla borsetta, l’ultimo di fronte il vano in ammezzato . Prendo saldamente il cane con la mano sx, la mano dx sul passamano e mi preparo a scendere. Il primo passo lo faccio con il piede dx, che con il calcagno era finito sopra un sassolino o calcinaccio, quindi scivolo con tutto il peso (48kg) di un gradino, alchè perdo l’equilibrio e con il cane mi faccio 13 gradini in scivolata sulla parte sx. Il tutto di fronte gli operai che lavorano in ammezzato ( che neanche mi soccorrono). Quando mi rialzo, vedo che ho la parte sx del corpo sporca di polverina bianca ed una abrasione alla caviglia, inizio a camminare e mettendo il piede dx a terra sento un dolore pazzesco al calcagno. Camminando in punta di piedi non faceva male quindi faccio fare la pipì alla cagnetta( la prima pipi dopo la notte) e la riporto a casa. Il dolore al calcagno aumenta chiamo un taxi e vado in pronto soccorso. Esito gesso e sospetta frattura del calcagno. Mercoledì 12/7/17 ho l’ennesima visita dall’ortopedico e vediamo che dice, se è rotto o no, nel frattempo i medici mi hanno fatto rx il 29/6 e tac il 5/7 visto che non riuscivo a caricare( nel frattempo no carico, camminare con le stampelle ) oggi ho fatto la Rm . Che sia rotto o no, oltre i dolori, l’immobilità, il fatto che il cane non può uscire ( sono sola dalle 7 alle 19, mio marito fa 4 ore di treno per andare a lavorare) io entro il 24/7 devo trovare una casa di riposo X mia madre e dovrei continuare a portare CV per trovarmi un lavoro. in questi giorni la mia vita è bloccata, sono uscita solo X visite mediche e appuntamenti inderogabili( vedi mia madre), ho speso quasi 200€ tra taxi e ticket per esami medici.
      Come posso essere risarcita?

    2. scala bagnata per colpa della ditta di pulizie ha detto:

      le scale del condominio erano bagnate dalla ditta delle pulizie , mi sono fatta male e la assicurazione del condominio dice che la colpa è della ditta di pulizie ma loro si rifiutano di pagare, io lo trovo ingiusto

    3. sono caduto dalle scale della metro ha detto:

      Salve, sono caduto dalle scale della metro mentre mi trovavo a S. con degli amici. Mi sono seriamente distorto una caviglia con prognosi di almeno una ventina di giorni. Ovviamente sono subito stato portato nella clinica più vicina, visitato, fatto i raggi, fasciato e preso i farmaci del caso. L’infortunio è stato causato dalla .. mi ha preso in pieno e mi ha fatto perdere l’equilibrio. .. che sono inciampato per poter rivalermi sulla ferrovia, che, a loro dire, con lettera di avvocato, referto alla mano e raggi, amici testimoni ecc, avrebbero pagato subito un indennizzo senza problemi. Avendo tutti questi dati alla mano potrei procedere a tale richiesta? Che consigli mi può dare?

    4. attaccarmi al corrimano ha detto:

      4 anni fa sono caduta per le scale del mio condominio dove abito da 14 anni.
      nella caduta mi sono fratturata tre vertebre.
      lo stabile è stato costruito prima del 1986, e non era provvisto di corrimano.
      nella caduta ho cercato di aggrapparmi a qualcosa, ma il muro era senza appigli.
      io credo che se avessi avuto la possibilità di attaccarmi al corrimano avrei attutito la caduta.
      come posso dimostrarlo?

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