Come ripartire le spese del tetto di proprietà esclusiva?

Si tratta di una ipotesi piuttosto rara, ma in alcuni casi da regolamento condominiale anche il tetto può essere di proprietà esclusiva di uno dei condomini.

spese del tetto di proprietà esclusiva

spese del tetto di proprietà esclusiva

Cosa fare in un caso del genere? Come vanno ripartite le spese nel caso di lavori di ristrutturazione?

La soluzione più consona appare quella di applicare in via analogica l’art. 1126 c.c., riguardante i lastrici solari. Così ha disposto anche la Suprema Corte di Cassazione con una sentenza non certo recente ma mai smentita del 1985 (sentenza n.522): “allorquando il tetto di un edificio in condominio è di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, le spese di manutenzione del tetto stesso vanno ripartite tra tutti i condomini con i criteri di cui all’art. 1126 c.c., come stabilito per i lastrici solari di uso esclusivo, salvo il caso in cui le dette spese siano poste a carico del proprietario esclusivo del tetto in base a una specifica ed espressa pattuizione, non potendosi altrimenti presumere che quest’ultimo per il solo fatto di essersi riservata la proprietà esclusiva, abbia inteso assicurare la copertura ai proprietari delle unità immobiliari sottostanti, con esonero dei medesimi da ogni concorso nelle spese di manutenzione del tetto“.

Pertanto le spese vanno ripartite per un terzo al proprietario del tetto e i restanti due terzi sono a carico dei condomini, come sancito dall’attuale art. 1126 c.c., tenendo conto del fatto che l’articolo, sebbene parli di “uso esclusivo” e non di “proprietà esclusiva”, va applicato in via analogica anche a quest’ultimo caso.

 

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