Danneggiamento e depenalizzazione, il nuovo articolo 635 cp

Il nuovo danneggiamento dopo la riforma Renzi

Il 2016 in ambito giuridico si apre all’insegna della depenalizzazione di molti reati (a norma dell’art. 2 del D.LGS 7 del 2016). Tra questi, uno dei reati più importanti risulta essere quello di danneggiamento ex art. 635 del codice penale (un esempio può essere l’auto rigata con le chiavi).

Perché la scelta di depenalizzare alcuni reati ?

La ratio di questa riforma è quella di snellire il carico dei tribunali penali che, trovandosi meno oberati di cause, potrebbero finalmente operare con maggiore serenità e definire, quindi, i procedimenti più importanti.

Il nuovo danneggiamento novellato

Tra i reati che beneficeranno della novella (o “subiranno” a seconda che si sia favorevoli o meno a tale riforma) c’è anche quello ex art. 635 c.p.

Il nuovo danneggiamento, infatti, riforma completamente questo reato, che prevede ora tre condizioni alternative tra loro:

– Il danneggiamento deve avvenire con minaccia o violenza alla persona;

– Il danneggiamento deve avvenire durante una manifestazione che si svolga in un luogo pubblico o aperto al pubblico ;

– Il danneggiamento deve avvenire in occasione del delitto ex art. 331 c.p. (ovvero interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

Il cosiddetto “danneggiamento semplice” previsto dall’art. 635 ante riforma, perciò, smette di costituire reato, tranne per alcuni casi particolari -già previsti con pena più severa- in cui non sono necessarie le tre condizioni di cui sopra :

  • Se ad esser danneggiati sono immobili pubblici o religiosi o di pregio particolare;
  • Se sono danneggiate opere destinate all’irrigazione;
  • Se sono danneggiate piante, arbusti, viti, foreste, boschi, selve destinate al rimboschimento ovvero vivai forestali;
  • Attrezzature e impianti sportivi al fine di evitare lo svolgimento -o interromperlo – di manifestazioni sportive.

Pene più severe per il nuovo danneggiamento

Le pene, d’altro canto, subiscono un forte irrigidimento: la pena prevista ora è la reclusione fino a 3 anni (risulta pertanto triplicato rispetto alla vecchia norma), mentre la sospensione condizionale della pena è subordinata a due condizioni alternative:

– Il danneggiante deve eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

– Il danneggiante deve prestare attività non retribuita utile alla collettività per un tempo determinato (ma comunque non superiore alla pena prevista).

Nuovo articolo 635 codice penale

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

  1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625;
  2. opere destinate all’irrigazione;
  3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
  4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

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    6 risposte

    1. 635 ha detto:

      ho affittato un terreno con regolare contratto ad una Società dove prevedeva che in caso di risoluzione del contratto, questa, doveva lasciare libero il terreno rimuovendo tutta la struttura utilizzata per l’attività.
      Con la sentenza di sfratto emessa dal tribunale dopo circa due anni ha rilasciato il terreno portando via, oltre a quanto stabilito nel contratto di locazione, tutta la pavimentazione distruggendo gli impianti interrati, la recinzione del terreno e quanto cementificato, lasciando nell’area il materiale di risulta.
      Domanda: posso richiedere all’Amministratore e ai soci in proprio, il risarcimento dei danni cagionati oltre a rimettere la denuncia penale per inquinamento ambientale?

    1. Febbraio 14, 2016

      […] […]

    2. Luglio 24, 2016

      […] […]

    3. Agosto 27, 2016

      […] […]

    4. Novembre 6, 2016

      […] caso si subisca il danneggiamento della macchina a causa di un teppista, che ad esempio righi con un oggetto la carrozzeria dell’auto, può […]

    5. Maggio 16, 2017

      […] l’ingiuria non è più un reato. Si tratta di uno dei tanti articoli colpiti dall’ondata di depenalizzazioni approvata dal governo Renzi con il D.Lgs 7/2016, con la ratio di avere finalmente dei procedimenti […]

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