Danno morale, danno biologico, danno esistenziale

Il risarcimento delle varie tipologie di danno

È un principio civilistico del nostro ordinamento quello per cui chi sia danneggiato (quindi chiunque subisca un danno) abbia diritto di chiedere il risarcimento per ogni tipo di danno subito.

Il danno può essere di diverso tipo: esistenziale, biologico, morale.

Ma quale è la differenza fra queste tre tipologie di danno e come si stabilisce il risarcimento dello stesso, da parte dichi? Vediamo ogni singola fattispecie.

Il danno biologico. Il danno biologico è un danno cagionato all’integrità psico fisica di un soggetto, causata da un atto illecito (causato con dolo o colpa). Il danno biologico è quindi quel danno causato al corpo o alla psiche (si pensi ad un braccio rotto da incidente stradale o ad una storta presa sul posto di lavoro). Per il fatto di aver subito detto danno, che deve essere suscettibile di accertamento medico legale, e per aver subito una lesione alla salute (psichica o fisica) il soggetto ha diritto ad un risarcimento che è dovuto di per sé per il danno a prescindere che lo stesso abbia causato una diminuzione dell’efficienza lavorativa.

Il danno morale. Il danno morale consiste nell’insieme delle sofferenze che un soggetto subisce in conseguenza al fatto illecito (con dolo o colpa) causato da terzi: è, insomma, la sofferenza psicologica che deriva dal fatto che può essere di diversa natura ed intensità, ma che è comunque collegato al fatto e che generalmente è destinato a passare. Si tratta insomma del turbamento ingiusto che un soggetto subisce di conseguenza ad un reato commesso con dolo o colpa, come lo shock di subire una rapina, ad esempio. Anche esso va risarcito ed è del tutto indipendente dal danno biologico.

Danno esistenziale. Il danno esistenziale consiste nello sconvolgimento della propria vita causato dall’altrui fatto illecito. A differenza del danno morale, ha carattere permanente: ad esempio il restare sfigurati in un incidente, il subire una alterazione della psiche o della personalità che cambino la vita del soggetto che ne è vittima, la perdita di una persona cara e via dicendo. Questo danno sconvolge profondamente la vita di relazione e personale del soggetto che la subisce, e di conseguenza è suscettibile di risarcimento.

Il risarcimento del danno: come avviene

Nella giurisprudenza capita spesso che l’eventuale danno morale e quello biologico siano liquidisti assieme in una sola voce: si tratta del c.d. danno non patrimoniale. Ma capita anche che il danno biologico contenga al suo interno il danno morale e quello esistenziale.

Questo può avvenire perché si cerca di evitare duplicazioni del risarcimento, tuttavia come abbiamo detto ogni tipologia di danno, di per sé, dovrebbe essere suscettibile di valutazione autonoma: inoltre, ogni tipo di danno può sussistere a prescindere dagli altri.

Spetta comunque sempre al giudice il risarcimento del danno: il giudice deve quindi valutare nel caso concreto il tipo e la quantità di indennizzo ed evitare moltiplicazioni dello stesso.

Il risarcimento del danno biologico è, in un certo senso, un po’ più semplice perché esso viene calcolato in base alle tabelle del danno biologico che sono fissate dai tribunali di Roma e Milano. Eventuali discostamenti da queste tabelle sono possibili ma il giudice è tenuto a giustificarli.

I c.d. danni non patrimoniali

Come provare il danno morale da incidente stradale

Fra i danni che possono causare gli incidenti stradali, vi sono anche danni non solo fisici, ma anche una sofferenza psicologica intensa. Tale danno può verificarsi nelle persone che sopravvivono agli incidenti stradali a causa dei traumi subiti, che possono anche scatenare reazioni negative che si protraggono nel tempo, come ansia, turbamenti, difficoltà di diverso tipo.

Questi danni possono rientrare all’interno del più ampio concetto di danno morale, che come tale è suscettibile anche di risarcimento.

Il danno morale consiste in quella sofferenza interiore, che rientra fra i c.d. danni non patrimoniali. A differenza del danno biologico, quello morale non può essere quantificato per mezzo di tabelle o parametri medico legali. La sua valutazione, quindi, è necessariamente equitativa, viene cioè stabilita dal giudice che si occupa del caso.

Il giudice, in base agli elementi di prova che sono forniti dal soggetto che chiede il risarcimento del danno morale, stabilisce quindi una cifra che ritiene congrua.

Ricordiamo che il danno morale può essere richiesto anche dai congiunti a loro volta danneggiati dall’incidente (ad esempio da chi aveva un rapporto affettivo intenso con la vittima, come i genitori, figli, coniuge, e via dicendo).

Provare il danno morale: come si fa?

Ma in che modo è possibile provare il danno morale che consegue ad un incidente stradale?

Complesso è cercare di provare il danno morale causato da un incidente, però si tratta di uno step necessario se si vuole ottenere il conseguente risarcimento.

L’onere della prova, ai sensi dell’art. 1697 del codice civile, spetta a chi vuole far valere il diritto al risarcimento in giudizio: egli, cita la norma, deve provare nel giudizio i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa. Questo è il solo modo per poter ottenere il risarcimento da danno morale.

L’onere probatorio, ovviamente, non è di scarso impegno e per questo la giurisprudenza aiuta a ‘sollevarlo’, aiutando quindi la dimostrazione del danno morale da incidente per mezzo di presunzioni, massime esperienziali e via dicendo.

Quello che chi chiede il danno morale deve dimostrare sono le sofferenze morali che ha subito in seguito all’incidente stradale. Lo può fare per mezzo delle presunzioni, dette anche prove indirette, che sono prove dalle quali si può desumere (per mezzo di un ragionamento logico) la sussistenza di un danno morale.

In sostanza, il giudice può presumere che, stante il comportamento illecito di un soggetto (colui che ha causato l’incidente, ad esempio) ne sia naturale conseguenza un danno psicologico, patema o stato d’ansia da parte della vittima. La prova indiretta quindi può essere fornita per il danno morale da incidente stradale.

Ovviamente, dimostrare il danno morale è sempre più arduo che non dimostrare il mero danno biologico da incidente. Per questo motivo il danno morale da incidente si può dimostrare anche per mezzo della prova testimoniale (i soggetti presenti alla scena possono testimoniare la sofferenza della vittima, oppure i famigliari stessi).

I documenti come mail, lettere, ammissioni, contratti che riportano la firma della controparte possono essere usati come dimostrazione del danno morale.

Calcolo del danno morale: come si effettua?

Abbiamo detto che il danno morale si stima in via equitativa, non essendo possibile riferirsi a tabelle o parametri per poterlo stimare.

Esso è comunque indipendente dal danno biologico che, appunto, è invece stabilito sulla base di tabellari ormai riconosciuti ed usati dalla giurisprudenza italiana.

Il giudice, stimando il risarcimento da danno morale, tiene conto delle effettive sofferenze dimostrate da parte della vittima, del grado di colpevolezza di controparte, della gravità dell’illecito, effettuando quindi una stima equitativa del risarcimento del danno morale subito da parte della vittima.

Danno non patrimoniale comprende

Danno morale soggettivo : turbamento stato d’animo.

Danno biologico in senso stretto : lesione all’integrità fisica e psichica della persona costituzionalmente garantità dall’articolo 32 costituzione.

Danno esistenziale : lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Corte di Cassazione Civile
2 febbraio 2007 n. 2311

La perdita della capacità sessuale rientra nel danno biologico, ma puo’ costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell’ambito dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito (2059 c.c.)

SENTENZA 13546/2000

RISARCIMENTO DANNO

La Corte di Cassazione, nel fare il punto sugli orientamenti interpretativi maturati all’esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, riconosce esplicitamente tale autonoma voce di danno, collocandola ( nell’ambito del “sistema bipolare” delineato all’esito dell’intervento razionalizzatore di Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. 31 maggio 2003, n. 8828 ) unitamente al danno morale “soggettivo” ed al danno biologico all’interno della categoria generale del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., quale danno alla salute in senso lato che ( pur dovendo -diversamente dal danno morale soggettivo- obiettivarsi, e rimanendo integrata, a differenza del danno biologico, a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale ), in presenza di lesione di interessi essenziali della persona come quelli danni esistenziali biologici costituzionalmente garantiti della salute, della reputazione, della libertà di pensiero, della famiglia, ecc. si sostanzia in una modificazione ( peggiorativa ) della personalità dell’individuo.

PROVA DEL DANNO ESISTENZIALE

La prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto, che deve essere accertato e liquidato anche quando venga genericamente chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di specifiche limitazioni della domanda a solo alcune delle altre voci ( danno morale, danno biologico ) che tale categoria compongono, è a carico del danneggiato, e può essere data anche a mezzo di presunzioni.

LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO ESISTENZIALE

Il danno da uccisione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza che si proietta nel futuro, privo ( come il danno morale ed il danno biologico ) del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, essere liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., in considerazione dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse.

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