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danno da fermo tecnico

Danno da fermo tecnico, risarcimento e quantificazione

avvocato Angelo Massaro 92

Danno da fermo tecnico: come provarlo ?

A seguito di un incidente automobilistico, un problema che spesso viene tralasciato è quello relativo al danno da fermo tecnico. Ma cos’è il danno da fermo tecnico ?

Il danno da fermo tecnico è quel danno economico che si subisce a causa di un sinistro dovuto all’impossibilità di circolare con il mezzo oggetto di incidente.

Non poter utilizzare la propria macchina, infatti, costituisce in molti casi un grave pregiudizio: pensate alle spese che potreste trovarvi a sostenere per i taxi o alla necessità di togliere l’auto a vostra moglie o vostro figlio, oppure pensate ai ritardi a lavoro per colpa dei mezzi pubblici.

Tutto ciò potrebbe rientrare nel danno da fermo tecnico. Usare il condizionale, però, è d’obbligo, perché la Cassazione ha cambiato di recente il proprio orientamento in tema – che fu un orientamento ultra decennale – e i Tribunali quindi sono restii a riconoscere il danno tecnico a meno che non venga rigorosamente provato.

Danno tecnico: orientamenti della Cassazione

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13718 del 2017, ha chiarito una volta per tutte che tale danno deva essere “oggetto di specifica dimostrazione”, quindi non è sufficiente chiedere tale risarcimento dovuto ad un generico pregiudizio per la mancata circolazione del veicolo.

Tale sentenza ribalta il precedente orientamento che tendeva a liquidare il danno per il solo fatto che il veicolo non poteva circolare. Nella sentenza n. 22687 del 2013 (tra le tante), infatti, si leggeva:è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.

Danno da fermo tecnico: va provato il danno emergente e il lucro cessante

Gli ermellini hanno specificato nella sentenza in esame come sia necessario provare in maniera specifica e allegare il danno emergente e il lucro cessante per poter ottenere il risarcimento.

Ma cosa si intende con questi due termini ?

Il danno emergente rappresenta quella perdita materialmente subita per il fermo del veicolo: pensiamo ad esempio alle spese dovute per prendere il taxi o per noleggiare un altro veicolo.

Il lucro cessante, invece, è rappresentato dal cosiddetto mancato guadagno: il caso tipico è quello di chi utilizza l’auto per lavoro.

Fondamentale, ovviamente, che tanto il lucro cessante quanto il danno emergente, siano una conseguenza diretta del fermo tecnico del veicolo.

Il danno deve essere chiarito esattamente anche nel quantum

Chi subisce il danno, non solo deve provare di aver subito un pregiudizio per il mancato utilizzo del mezzo, ma deve anche provare l’esatto ammontare del danno subito.

Come hanno chiarito gli ermellini nella succitata sentenza, infatti, il danno può essere quantificato in via equitativa solo qualora risultasse concretamente impossibile o, quantomeno, estremamente complicato, farlo con precisione.

Visto il recente orientamento, quindi, vi consigliamo caldamente di farvi fatturare tutte le spese che eventualmente dovete sostenere a causa di un fermo tecnico, come, appunto, le spese per il noleggio di un altro mezzo.

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