Danno Mobbing Denuncia mobbing

a cura dell’ Avvocato Angelo Massaro
Imperia Sanremo
Avvocato mobbing

INPS e MOBBING
Circolare INPS n. 97
Roma, 4 giugno 2003

OGGETTO
Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002.
Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

SOMMARIO
Indennità ordinaria di disoccupazione.Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza n. 269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

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L’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà titolo in nessun caso all’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali – di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni – e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

La Corte Costituzionale peraltro, con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’articolo 34, 5 comma.

Di conseguenza il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (articolo 2119 del codice civile). Si precisa che le fattispecie riconosciute dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito concernono, ad esempio, le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni.

Ciò premesso, le Sedi procederanno a definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti, nonché a riesaminare d’ufficio le domande e i ricorsi eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che non sia già intervenuta la relativa decadenza.

Si precisa infine che il termine per la presentazione della domanda, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

* * * *

Circolare INPS n. 163
Roma, 20 ottobre 2003

OGGETTO
Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti; giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore; integrazioni al testo della Circolare n. 97 del 4 giugno 2003.

SOMMARIO
Pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione in caso di dimissioni per “giusta causa.

La Circolare n. 97 del 4 giugno 2003, accogliendo l’orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale, prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa”, indicando, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie, riportate di seguito alle lettere a), b) e c).

Sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, si considerano “per giusta causa” le dimissioni determinate:

a) dal mancato pagamento della retribuzione;

b) dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

c) dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

d) dal c.d. mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni). Il mobbing è una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n.143/2000);

e) dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);

f) dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);

g) dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985). L’articolo 2119 codice civile (“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto …“) demanda alla giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di “giusta causa”. Per tale motivo, l’INPS può riconoscere l’indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause già indicate dalla giurisprudenza.

Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

In attesa di un adeguamento della modulistica, l’operatore INPS che riceve la domanda dovrà avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio fino alla comunicazione dell’esito della controversia con il datore di lavoro.

Si precisa che tali criteri si applicano anche per l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola.

Consulenza Mobbing – Avvocato Mobbing – Studio Legale
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