Decreto attuativo sulla morosità incolpevole 14 luglio 2014
il decreto attuativo sulla morosità incolpevole
Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2014 che stabilisce criteri e modalità per l’accesso al Fondo per gli inquilini morosi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 maggio 2014 Attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosita’ incolpevole. (14°05481) (GU n.161 del 14-7-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1 Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2014
omissis
Art. 2 Criterio di definizione di morosità incolpevole
1. Per morosita’ incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita’ a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita’ reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita’ reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita’ reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita’ dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Art. 3 Criteri per l’accesso ai contributi
1. Il comune, nel consentire l’accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie, verifica che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivita’ lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita’, con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unita’ immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta’, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita’ accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Art. 4 Dimensionamento dei contributi
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosita’ incolpevole accertata non puo’ superare l’importo di euro 8.000,00.
Art. 5 Priorita’ nella concessione dei contributi
1. I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi in favore: a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosita’ incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato; b) di inquilini la cui ridotta capacita’ economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalita’ per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile; c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Art. 6 Graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica
omissis
Art. 7 Monitoraggio
omissis