Decreto flussi 2023 click day e nuovo modulo

Decreto Flussi in Gazzetta Ufficiale

Le novità di questo nuovo decreto flussi

Il DPCM del 29 dicembre 2022, che ha fissato le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 26 gennaio 2023.

Il nuovo Decreto Flussi riporta che il numero di lavoratori stranieri che possono fare ingresso nel nostro Paese è pari a 82.705 unità: di questi, 44.000 sono ingressi che riguardano il lavoro stagionale.

Per quanto riguarda invece il lavoro stagionale e non autonomo, il Decreto Flussi stabilisce l’ingresso per 38.705 unità: di queste, 30.105 unità (ovvero la larga parte) sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale in una serie di settori dove la manodopera è sempre indispensabile.

Tali settori sono quelli dell’autotrasporto, dell’edilizia e del turistico-alberghiero, ma anche della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Decreto flussi 2023 quando fare domanda

Le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale

Modulo da inviare al centro per l’impiego

Tra le novità più importanti introdotte nel Decreto Flussi 2023 c’è un aspetto che riguarda i datori di lavoro.

Prima di procedere all’invio della richiesta di nulla osta, infatti, il datore di lavoro è chiamato a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non ci siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui viene avanzata la richiesta per assumere il lavoratore che si trova all’estero.

La verifica può essere effettuata tramite un modulo che verrà reso disponibile in tempi brevi. Tale modulo va poi inviato al Centro per l’Impiego come richiesta di personale.

Se il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta di verifica entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda, il datore di lavoro può procedere con la richiesta di nulla osta.

Stesso discorso se il lavoratore individuato dal Centro per l’Impiego non è idoneo a svolgere la mansione offerta dal datore di lavoro; inoltre, se il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta il datore di lavoro può procedere alla richiesta di nulla osta per il lavoratore che si trova all’estero.

Tuttavia, quando il datore di lavoro provvederà ad inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro dovrà allegare anche un’autocertificazione dove risulterà il verificarsi delle circostanze precedentemente descritte.

Per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero non è necessaria la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano.

Rilascio del nulla osta in assenza di ragioni ostative

Inoltre, nel Decreto Flussi 2022 è presente anche un’altra novità che aveva trovato già sperimentazione nel Decreto Flussi 2021.

Trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il rilascio del nulla osta avviene in maniera automatica e l’invio avviene telematicamente alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi d’origine.

Nel giro di venti giorni dalla relativa domanda, le Rappresentanze diplomatiche italiane dovranno rilasciare il visto d’ingresso.

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