Quali sono le differenze tra richiedente asilo politico, rifugiato e richiedente protezione sussidiaria nella normativa dell’immigrazione ?
Il diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito allo straniero dalla nostra Costituzione italiana dall’articolo 10 comma 3 cod. cost.
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”
Protezione internazionale
La protezione internazionale è una tutela di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e divide lo status di rifugiato da quello di protezione sussidiaria
Status di rifugiato
La normativa considerato rifugiato lo straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non possa o, a causa di tale timore, non intenda avvalersi della protezione di tale Paese.
Occorre pertanto che nei confronti del richiedente siano stati commessi atti di persecuzione Inoltre gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, determinando una grave violazione dei diritti umani fondamentali.

rifugiato e asilo politico
Possono essere considerati atti di persecuzione:
- la violenza fisica o psichica, compresa quella sessuale;
- i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, ritenuti discriminatori per natura o modalità attuative;
- le azioni giudiziarie o le sanzioni penali spropositate o discriminatorie;
- il rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e la conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- le azioni giudiziarie o le sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, qualora la partecipazione allo stesso possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano tra le cause di esclusione dallo status di rifugiato.
- Razza
Il colore della pelle, la discendenza o l’appartenenza a un determinato gruppo etnico
- Religione
- Nazionalità
Un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o politiche oppure da un’affinità con la popolazione di uno Stato (non vi è coincidenza tra nazionalità e cittadinanza)
- Appartenenza a un determinato gruppo sociale
Quando vi siano persone che condividono una caratteristica innata o una storia comune
- Opinione politica
Protezione sussidiaria
Per la protezione sussidiaria è necessario che difettano i presupposti per riconoscergli lo status di rifugiato ma che, tuttavia, vi siano fondati motivi per ritenere che egli, qualora tornasse nel Paese di provenienza, correrebbe l’effettivo rischio di subire un grave danno e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese.
Il danno grave è configurabile nelle ipotesi di:
- condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
- tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Vorrei chiedere che una persona con status di protezione sussidiaria può chiderla cittadinanza dopo cinque anni di residenza?