Separazione consensuale e modifiche del rito dal 28 febbraio 2023: cosa cambia?
A partire dal 28 febbraio 2023, la procedura di separazione consensuale così come prevista dal nostro ordinamento subisce delle modifiche. La riforma della giustizia (c.d. riforma Cartabia) ha comportato diverse modifiche del codice di procedura civile e, fra le altre cose, ha anche modificato diversi aspetti della separazione consensuale fra i coniugi.
A partire dal 28 febbraio 2023, quindi, la separazione consensuale sarà disciplinata dall’art. 473 bis del Codice di procedura civile.
Ma concretamente, come cambia la separazione consensuale? E che cosa cambia per chi vi adisce?
Vediamo, punto per punto, come si modificherà la separazione consensuale nei suoi punti salienti in seguito all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia.
- Competenza. La competenza per la separazione consensuale sarà quello del tribunale del luogo di residenza (o domicilio) di una delle due parti, mentre fino ad oggi è quello del luogo dell’ultima residenza in comune dei coniugi (o del coniuge convenuto).
- Contenuto. Il contenuto del ricorso per la separazione consensuale deve indicare una serie di informazioni, che cambieranno in seguito alla riforma. In particolare dal 28 febbraio il ricorso di separazione consensuale dovrà essere sottoscritto dalle parti e dovrà indicare il nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e domicilio o residenza di entrambi i coniugi e dei figli comuni (se minorenni o se maggiorenni ma portatori di handicap o non autosufficienti dal punto di vista economico). Il ricorso dovrà, altresì, indicare nome e cognome e codice fiscale del procuratore e l’indicazione della procura, e ovviamente l’esposizione dei fatti e della domanda nonché degli elementi di diritto sui quali si fonda, e le disponibilità reddituali-patrimoniali delle parti nell’ultimo triennio; infine, il ricorso dovrà indicare se ci sono altri procedimenti esistenti che condividono – del tutto o in parte – la domanda del giudizio ed eventuali pronunce anche provvisorie derivanti da questi procedimenti.
- Possibilità di regolare i rapporti patrimoniali. Nel caso di separazione consensuale, le parti possono autonomamente regolare i rapporti patrimoniali che intendono mantenere: essi però non devono ledere l’interesse dei figli.
- Udienza facoltativa. Se le parti ne fanno richiesta nel ricorso, possono evitare l’udienza e sostituirla col deposito di note scritte. Dovranno, in questo caso, esplicitare di non volere esperire la riconciliazione.
- La fissazione dell’udienza. In caso invece si opti per l’udienza, sarà il presidente, dopo il deposito, a fissarla per disporre che le parti compaiano di fronte al giudice relatore, mentre il pubblico ministero esprime il parere entro 3 giorni prima della data dell’udienza.
- Udienza di comparizione. Se le parti vogliono che si tenga l’udienza di comparizione, nel corso della stessa il giudice prende atto del fatto che le parti non si vogliono riconciliare e rimette la causa in decisione. Inoltre il giudice può ordinare che le parti depositino le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, la documentazione sulla titolarità di eventuali diritti reali su beni immobili/beni mobili registrati, eventuali quote sociali detenute, gli estratti conto degli ultimi tre anni.
- Rimessione al collegio. A questa fase seguirà poi la rimessione al collegio, che procederà ad emettere sentenza. La valutazione degli accordi patrimoniali deve sempre tenere da conto che essi non ledano l’interesse dei figli (se ciò avvenisse, le parti possono essere convocate e se non si trova una soluzione condivisa, la domanda di separazione consensuale può essere rigettata).
- L’efficacia della sentenza. Una volta ottenuta la sentenza, si deve attendere sei mesi per chiedere il divorzio: mesi che decorrono dalla comparsa dei coniugi di fronte al giudice relatore in udienza o dalla data certificatevi dell’accordo di separazione con convenzione assistita da avvocati, o dalla data dell’atto che contiene l’accordo di separazione.

Vecchia disciplina separazione e divorzio

I coniugi già separati, se sono d’accordo, possono chiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando sono trascorsi tre anni dall’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
L’istanza congiunta di divorzio deve essere:
– diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
– sottoscritta da entrambi i coniugi.
I coniugi debbono conferire mandato ad un legale (anche uno solo per entrambi) ed è lui che deve depositare l’istanza.
All’udienza devono comparire personalmente, assistiti dal legale
Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte.
Esente da contributo unificato.
I documenti da depositare (esenti da bollo) :
• Estratto dell’atto di matrimonio del Comune di celebrazione;
• Stati di famiglia dei coniugi
• Certificati di residenza storici (dalla data di separazione ad oggi). Nel caso in cui i coniugi separati abbiano a lungo mantenuto la stessa residenza, la separazione di fatto può essere provata mediante la produzione di atti diversi: attualmente viene richiesto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) ed inoltre, se possibile, anche utenze o atti diversi comprovanti la separazione di fatto.
• copia autentica del verbale di separazione omologato (o della sentenza di separazione passata in giudicato), se la sentenza è intervenuta negli ultimi 3 anni occorre anche 1 copia informe del verbale della prima udienza;
• documenti fiscali relativi ai redditi quando vi sono figli minori.
L’udienza viene fissata, di solito, entro due – quattro mesi dal deposito dell’istanza congiunta.
Se non vi sono problemi particolari, la sentenza che dichiara cessati gli effetti del matrimonio viene pronunciata dal Tribunale entro circa 40 giorni dall’udienza.
Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Quando debbono intervenire trasferimenti immobiliari l’atto presenta alcune difficoltà di ordine formale.
Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza agli uffici di Stato civile ed alla sua trascrizione.
Il Comune che riceve la sentenza la annota sull’atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi.
E’ possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà ad inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato civile.