L’espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall’ art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146
Entrata in vigore del provvedimento : 24 dicembre 2013
L’articolo 6 del decreto legge modifica il quinto comma dell’articolo 16 TU immigrazione :
L’espulsione alternativa alla detenzione “non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli :
628 terzo comma [rapina] e 629 secondo comma del codice penale
[estorsione]”;
“In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l‘espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.”
Pertanto al fine di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, il decreto modifica il comma 5 dell’articolo 16 TU immigrazione prevedendo la possibilità dell’espulsione, come misura alternativa alla detenzione, anche nel caso in cui, per concorso di reati, il titolo esecutivo ricomprenda uno o più reati che impedirebbero di ricorrere a tale misura, a condizione che la parte di pena relativa a tali reati sia stata espiata.


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