Che cosa spetta alle colf ed alle badanti alla conclusione del rapporto di lavoro
Alla fine del rapporto di lavoro di una colf o di badante, così come vale anche per gli altri lavoratori domestici, la legge prevede che ci possa essere qualche diritto loro spettante. Stiamo facendo riferimento al trattamento di fine rapporto, che, come sappiamo, è un diritto di molti lavoratori alla fine della prestazione lavorativa.
Insomma: il rapporto di lavoro con una colf o con una badante può cessare per tanti motivi, ad esempio il lavoratore può andarsene via oppure può essere il datore di lavoro a non avere più bisogno di lui, o ancora può avvenire qualche fatto che comporta la cessazione del rapporto di lavoro, oppure, ancora, potrebbe essere la morte della persona accudita o l’impossibilità di proseguire la prestazione a determinare la cessazione del contratto di lavoro.
Però, qualsiasi sia la causa della cessazione del contratto, è necessario sapere che cosa spetta a colf e badanti e ai lavoratori domestici in generale alla fine del rapporto di lavoro.
Ma che cosa è dovuto a questi lavoratori al termine del rapporto di lavoro? Cosa pagare loro in busta paga?
Se non siete sicuri di che cosa dovete dare ai vostri lavoratori domestici una volta terminato il rapporto lavorativo, ecco qualche informazione che vi può essere utile.
Cosa va riconosciuto al lavoratore
Che cosa va riconosciuto al lavoratore domestico in busta paga nel momento in cui il rapporto di lavoro viene meno, qualsiasi siano le cause?
Il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore una serie di garanzie nell’ultima busta paga, che sono le seguenti:
- il preavviso, se non viene corrisposto, dà diritto al lavoratore domestico di ricevere una indennità sostitutiva del preavviso che consiste in una somma di denaro dovuta appunto al lavoratore, come ricompensa del fatto che non è stato dato un congruo periodo di avviso della cessazione del rapporto di lavoro. Bisogna sottolineare però che questa somma non è dovuta in caso di licenziamento per giusta causa, ovvero quando il rapporto di lavoro si interrompe perché, per cause gravi, non era possibile la sua continuazione neppure per le tempistiche del preavviso; ovviamente in caso di dimissioni senza preavviso, è il lavoratore domestico a dover corrispondere l’indennità sostituiva al datore di lavoro salvo giusta causa;
- vanno corrisposte anche le ferie spettanti ma non godute a causa della cessazione del rapporto di lavoro;
- la quota di tredicesima maturata fino a quel momento;
- il TFR o trattamento di fine rapporto.
Il termine del preavviso varia molto a seconda dell’anzianità di lavoro del lavoratore domestico: è possibile rifarsi al CCNL di riferimento per avere maggiori informazioni sul punto.
Il calcolo del TFR, che può rappresentare una voce abbastanza importante nell’ultima busta paga, si effettua secondo la disciplina del TFR che vale anche per gli altri lavoratori. Bisogna quindi dividere la retribuzione annua (con eventuale indennità di vitto e alloggio e rateo della tredicesima), per 13,5 con rivalutazione annuale.
Il lavoratore può inoltre chiedere fino al 70% del TFR maturato in anticipo, una volta l’anno.