Badanti & colf se l’anziano muore chi paga
Colf ed eredi: obblighi contrattuali degli eredi nel rapporto di lavoro domestico
Quando un datore di lavoro muore, cosa accade ad una colf o ad una badante ? Si perfeziona ugualmente un rapporto di lavoro domestico con gli eredi ?
La domanda sorge spontanea, considerato che parliamo di un particolare rapporto di lavoro domestico, che si basa sulla fiducia e sulle qualità individuali dei soggetti contraenti.
Ragion per cui, è stato proprio per volere dei sindacati in fase di stipula del CCNL di disciplinare in modo specifico l’ipotesi di decesso del datore di lavoro.
Stante all’art 39, co. 7 e 8, CCNL del lavoro “In caso di morte del datore di lavoro domestico il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso“.
La prima distinzione si fa tra eredi conviventi ed eredi non conviventi.
Eredi conviventi
Nel caso di eredi che vivevano col datore di lavoro, questi ultimi risultano obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati sino alla data della morte. La situazione si plasma secondo questo punto di vista dal momento che la chi vive col datore beneficia anch’egli in un certo qual modo del rapporto domestico e della prestazione resa dal collaboratore.
La colf può dunque rivendicare nei riguardi degli eredi conviventi tutti i debiti retributivi e previdenziali sebbene con delle limitazioni.
Il chiamato all’eredità deve sapere che esistono delle passività di cui andrebbe a farsi carico ai fini dell’accettazione o meno dell’eredità. Questo vuol dire che il lavoratore potrà pretendere qualcosa che gli spetta solo antecedentemente alla data del decesso
Eredi non conviventi
Per gli eredi che non vivevano col datore di lavoro, il discorso è diverso. Il fatto di non aver vissuto insieme comporta l’assenza di contezza di quanto il collaboratore facesse e pertanto quest’ultimo non può avanzare nei suoi confronti rivendicazioni e/o richieste di eventuali spettanze retributive e contributive.
Le sole pretese avanzate possono essere quelle accertate in sede giudiziale o in fase di accertamento al tempo della morte del datore di lavoro. Questo vuol dire che l’erede non convivente non potrà essere chiamato in causa per rapporti e crediti da accertare.
Dunque il TFR o le ferie non ancora godute si possono pretendere, contrariamente a differenze di retribuzione, straordinari, e così via.
Pareri discordanti della dottrina
La situazione appare complicata per una parte della dottrina secondo cui questa divisione tra convivenza e non convivenza non può essere presupposto di trasmissibilità o no dei debiti del datore.
È importante cioè basarsi soltanto sul fatto che l’eredità sia stata o meno accettata dall’erede con l’automatica inclusione dei relativi debiti.
All’interno del nostro ordinamento giuridico, quando una persona muore, non si trasmette il suo patrimonio direttamente agli eredi, ma è necessario che questi ultimi l’accettino, sia in modo espresso che in modo tacito. Tale accettazione, ricordiamo, è espressa se vi è un atto pubblico o una scrittura privata in cui si palesa la propria volontà di accettare il patrimonio.
È tacita invece se l’erede compie un atto che sia considerato come volontà di accettazione (ad esempio vendita di un bene appartenente al patrimonio del defunto). Da ciò ne consegue che il discorso sugli obblighi contrattuali degli eredi nel rapporto di lavoro domestico può essere semplificato.
Quando l’erede accetta l’eredità dovrà rispondere di tutti i debiti inclusi nel patrimonio e quindi anche di quelli che sono formatisi in un rapporto di lavoro domestico. Di contro in caso di non accettazione espressa l’erede non avrà il patrimonio del de cuius e quindi non sarà responsabile del pagamento dei debiti sorti in capo al datore di lavoro domestico.
Salve, mi chiamo o. ho lavorato come badante per 10 anni da una signora non autosufficiente che é venuta a mancare nel 2019, però in questi anni ho lavorato con un contratto di sole 8 ore sapendo che ho fatto molti di più visto l’insufficienza della signora, adesso la casa dove lavoravo l’ha ereditata una as. grazie ad un testamento ” falso” e vuole mandarmi via il prima possibile, la mia domanda é possibile fare la causa per differenza retributiva contro l’erede o non??