Gratuito patrocinio, possibile due difensori ?

Patrocinio gratuito: può il cliente avvalersi di un secondo avvocato ?

La domanda posta nel titolo è un doveroso spunto di riflessione che nasce esaminando la parte dei Testo Unico spese di giustizia in cui si parla di patrocinio a spese dello stato.

Gratuito patrocinio penale e due difensori

Se infatti nel processo penale vale il divieto contenuto dell’art. 91, lett. b, d.P.R. n.115/2002, per cui non è possibile nominare un secondo difensore qualora quest’ultimo sia iscritto nell’elenco per il patrocinio a spese dello stato, per il processo civile questo non è prevista una norma analoga.

Sorge dunque spontaneo domandarsi se per analogia, la norma succitata possa valere sia in ambito penale che in ambito civile, includendo nel novero però al contempo, anche l’esclusione di applicazione dell’art. 8 comma 1, d.m. 55/2014

Gratuito patrocinio civile due difensori, i precedenti giurisprudenziali

Sono pochi i riferimenti nella giurisprudenza cui ancorarsi per l’interpretazione del quesito posto poc’anzi.

E pur essendoci stata qualche pronuncia a riguardo, non si è mai realmente giunti ad una reale risposta affermativa al quesito.

Tuttavia nei precedenti giurisprudenziali, è stato escluso il diritto al compenso a carico dello Stato del difensore istante.

Questo in virtù del fatto che la nomina di un secondo difensore diventa fonte di insussistenza dello status di non abbiente e di necessità di usufruire del supporto economico statale (in forza anche dl principio di onerosità conferito al professionista)

Una simile pronuncia può sembrare altamente condivisibile, ma di certo non porrà ad un punto di svolta nella conclusione dubbiosa di quando finora argomentato.

Gratuito patrocinio civile due difensori, l’analisi normativa

Per cercare di sciogliere la matassa, si dovrebbe partire dall’analisi del dato normativo. Questo è il punto di partenza da cui si evince che nel processo civile, il legislatore non riconosce al soggetto non abbiente di avvalersi di due difensori.

Sussiste di fatto l’obbligo o la possibilità della parte interessata di essere assistito, ma quest’ultimo, stante all’articolo 80 d.P.R. n. 115/2002 ha facoltà di nominare un solo difensore.

Gratuito patrocinio, possibile due difensori ?

Cosa accadrebbe dunque se ci si si avvalesse di un secondo rappresentante legale?

Come hanno incanalato le pronunce su spiegate, avere due difensori non vuol dire necessariamente avere la portata economica per poterli pagare.

Tuttavia il problema posto al vaglio dei giuristi, altri non è che la conseguenza di una adattamento deforme al modello di procura cui si basa un difensore, quando ci si occupa di una questione ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Certo è che anche se il mandato al secondo difensore seguisse la stessa lunghezza d’onda, la scelta non può rappresentare una conseguenza di una situazione economica agevole, tale da respingere l’ammissione al beneficio.

Quest’ultima deduzione potrebbe essere veritiera e comprovata solo dinanzi ad una dimostrazione che la parte beneficiaria del gratuito patrocinio abbia versato al secondo difensore un compenso o quantomeno si sia impegnata a farla.

Considerazioni finali sull’argomento

Non è poi un dato da trascurare il fatto che, a seguito della riforma dell’ordinamento forense (l. 31 dicembre 2012, n. 247), all’art. 13, comma 1 è stato stabilito che l’avvocato presti la propria attività anche gratuitamente.

Conseguenza dunque di ciò, diventa paradossalmente che, la parte beneficiaria del gratuito patrocinio, dinanzi al conferimento di un doppio mandato, potrà avvalersi del vantaggio economico solo in uno dei casi.

Questo vuol dire che se il secondo professionista dovesse presentare istanza di liquidazione per la medesima persone e questione, si vedrà rigettare la richiesta per difetto di legittimazione attiva.

Si potrebbe pertanto concludere che la soluzione sarebbe la stessa anche qualora l’incarico fosse affidato ad un’associazione di professionisti.

Questo in quanto, in tale ultimo caso, varrebbe il contenuto dell’art. 8, ultimo comma, d.m. 55/2014 secondo cui: “Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci”.

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