Menu
famiglia fondo

Il fondo patrimoniale famiglia

avvocato Angelo Massaro 18

Il fondo patrimoniale, previsto dall’articolo 167 c.c., è un istituto giuridico per mezzo del quale i coniugi possono vincolare alcuni beni per il soddisfacimento dei bisogni propri della famiglia. Il vantaggio della costituzione del fondo patrimoniale è quello di fornire una maggiore tutela ai beni in esso contenuti dalle azioni di espropriazione dei creditori.

Il diritto che il legislatore ha voluto tutelare, per mezzo della creazione del fondo patrimoniale, infatti, è la messa a disposizione della famiglia di un complesso di beni capaci di garantire il sostentamento del nucleo famigliare.

Ai sensi dell’articolo 167 c.c., nel fondo patrimoniale potranno essere conferiti beni immobili, titoli di credito nominativi e beni mobili registrati nei pubblici registri. Non è invece possibile, come previsto dall’art 812 c.c., conferire beni mobili in genere, somme di denaro o aziende.

Trattandosi di un atto di liberalità, a costituire il fondo patrimoniale potranno essere i coniugi stessi, contestualmente al matrimonio o successivamente, oppure un terzo, il quale potrà costituirlo sia come donazione in vita che per disposizione testamentaria. Ai coniugi, invece, non è concesso costituire il fondo patrimoniale per testamento. Come tutti gli atti di liberalità, dovrà essere accettato da entrambi i coniugi e sarà opponibile ai terzi solamente qualora risulti trascritto a margine dell’atto di matrimonio.

La proprietà e l’amministrazione del patrimonio del fondo, come stabilito dal successivo art 168 c.c., spetta ad entrambi i coniugi, salvo diversa disposizione dell’atto costituivo mentre i frutti del fondo sono vincolati al soddisfacimento dei beni della famiglia. Quanto alle regole che dovranno essere seguite per amministrare il fondo, sono le stesse della comunione legale dei beni, altro istituto giuridico con il quale non si deve confondere il fondo patrimoniale.

I beni conferiti nel fondo, così come i frutti di questi, non possono essere ipotecati dai creditori né costituiti in pegno o dati in garanzia purché il creditore non vanti un credito generatosi per il soddisfacimento dei bisogni famigliari, caso in cui, stante il vincolo del fondo, il creditore stesso potrà validamente iscrivere ipoteca.

Allo stesso modo i beni contenuti nel fondo patrimoniale non possono essere venduti, se non con il consenso di entrambi i coniugi, e con quello del giudice nel caso vi siano figli minorenni.

Il fondo patrimoniale, infine, si estingue con il divorzio o con l’annullamento del matrimonio oppure per revocatoria fallimentare dei beni in esso contenuti.

avvocati studio legale Imperia Sanremo

Studio legale in Imperia, via Giorgio Des Geneys 8

    Il tuo nome

    La tua email

    Città

    Il tuo messaggio


    error: Content is protected !!