Il mobbing come fenomeno della società lavorativa moderna
Quando si parla di mobbing il riferimento va ad una serie di atti persecutori che tendono ad escludere un soggetto da un contesto sociale cui appartiene, attraverso violenza psichica reiterata nel tempo.
Viene da sé che il segno distintivo per antonomasia del mobbing è l’angheria che il soggetto subisce e che viene perpetrata da una o più persone.
Di solito si sente parlare di mobbing quando queste angherie vengono perpetrate ai danni di una o più persone sul posto di lavoro.
Il comportamento illecito, giuridicamente rilevante, può essere esperito tanto dal datore di lavoro tanto dai colleghi.
I motivi alla base di questi atteggiamenti possono essere i più disparati ma portano tutti ad una sola conseguenza: l’allontanamento e l’emarginazione di un soggetto dal contesto lavorativo.
La tutela legale nel nostro ordinamento
L’ordinamento italiano tutela le vittime di mobbing dal punto di vista costituzionale, da quello civile ed anche da quello penale.
Secondo l’articolo 32 della Costituzione italiana la salute è un diritto fondamentale dell’uomo; secondo l’articolo 35 il lavoro va tutelato in ogni sua forma e secondo l’articolo 41 non possono essere esperite attività economiche private che possano arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
L’insieme di questi tre articoli si pone a fondamento della tutela verso coloro che sono vittime di queste persecuzioni.
Dal punto di vista del codice civile, la giurisprudenza fa riferimento soprattutto a due articoli: il primo è l’art. 2043 cc per il quale esiste l’obbligo di risarcimento in capo a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque fatto doloso o colposo; il secondo è l’art. 2087 cc per il quale ogni imprenditore deve poter tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di lavoratori.
La tutela penale del mobbing
Infine sulla base dei dettami del diritto penale, atteggiamenti mobbizzanti possono cagionare delle conseguenze simili a quelle rientranti nel reato di lesioni personali disciplinate dall’art. 590 cp.
La tutela civile e il risarcimento
Coloro che sono costretti a subire pratiche di mobbing, quindi, possono trovare maggiore terreno fertile in quelli che sono i classici rimedi civilistici presenti all’interno dell’ordinamento italiano.
Ragion per cui, se la sopportazione arriva ad un limite inammissibile, la vittima può trascinare in giudizio colui che viene definito mobber. Dinanzi al giudice messa in luce la situazione di disagio creatasi cerca dunque di vedere riconosciuta la responsabilità per i danni che ha subito. Di conseguenza i rei possono essere costretti al risarcimento delle sofferenze patite.
In tal verso, si deve dire che i tipi di danno risarcibili in sede civile di cui il giudice può tenere conto sono davvero molti, e fanno riferimento sia al danno non patrimoniale che al danno patrimoniale.
Il danno risarcibile da mobbing
La vittima infatti può aver diritto ad un risarcimento in primis per le sofferenze non patrimoniali subite a causa di questi atteggiamenti ingiusti e persecutori.
Sofferenze che vengono esaminate all’interno del contesto e che assumono più o meno rilevanza in base alla lesione psico fisica del danneggiato, alla sofferenza interiore e al peggioramento delle sue condizioni: alias cioè rispettivamente danno biologico, danno morale, danno esistenziale.
Dopodiché viene passata al vaglio anche l’ipotesi del danno patrimoniale, in virtù del fatto che il patema d’animo può aver inciso negativamente sulla sua sfera economica.
Tipico esempio può essere dato dal fatto che la vittima sia stato costretto a prendere delle medicine o ad effettuare delle visite che altrimenti non avrebbe preso o fatto, spendendo dunque soldi, a causa delle lesioni psichiche e fisiche derivate dal mobbing.
O ancora un altro esempio potrebbe essere il fatto che la persecuzione abbia inciso sulle sue doti professionali, creando un’inattività forzata del lavoro, la sua perdita di chances e così via.