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Risarcimento danni da buca stradale

avvocato Angelo Massaro 22

Che le strade di tutte le città italiane rappresentano dei veri e propri percorsi a ostacoli è un fatto risaputo.

Purtroppo in molti casi le buche delle strade provocate dalla cattiva manutenzione operata dalla Pubblica Amministrazione, causano dei danni, sia per quanto concerne le lesioni al soggetto privato che i danni a cose (e nello specifico i veicoli utilizzati per percorrere le strade – auto, scooter).

Insidie stradali, quando a pagare è la pubblica amministrazione

Capita più o meno a tutti, almeno una volta nella vita, di cadere mentre si passeggia o di trovarsi coinvolti in un sinistro stradale a causa di svariati motivi quali, ad esempio, manto stradale sconnesso, marciapiede danneggiato, presenza di lastre di ghiaccio, semaforo non funzionante e privo di avviso in merito. Il più delle volte ci si rialza o si riparte e la questione finisce nel dimenticatoio.

Ma cosa accade quando si configura il danno da insidia ? In questo caso è possibile ottenere un risarcimento da parte della Pubblica Amministrazione poiché responsabile della manutenzione della rete stradale.

Quali sono i requisiti da soddisfare affinché si possa parlare di danno da insidia?

Il concetto di “insidia o trabocchetto” è applicabile nel momento in cui concorrono congiuntamente due presupposti, uno oggettivo ossia l’invisibilità del pericolo, ed uno soggettivo ossia l’impossibilità di prevederlo.

A questi presupposti va aggiunto il comportamento dell’utente della strada dal quale ci si aspetta, limitatamente alle capacità di ognuno, una diligenza da bonus pater familias, fondamentale per escludere la colpa (esplicata nelle forme di imprudenza, negligenza o imperizia), pena l’annullamento della responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione.

Quando si esclude la responsabilità della P. A.?

Oltre al caso già esaminato circa il comportamento dell’utente danneggiato, la responsabilità viene esclusa anche nell’eventualità del caso fortuito. In questo caso la causa dell’evento lesivo non è riconducibile allo stato della strada ad esempio, ma è determinato da cause imprevedibili quali la calamità naturale, alluvione o terremoto.

In aggiunta, secondo un orientamento della Cassazione, non tutti i pericoli possono essere fonte di risarcimento ma ci si limita a quelle situazioni che non possono essere previste o viste e di conseguenza evitate.

Per cui, darà diritto ad un risarcimento una buca posta in una posizione nascosta, mentre non ci sarà alcun risarcimento per chi, percorrendo una strada dissestata, non ha agito con diligenza dando dunque luogo ad un evento lesivo.

Interessante a tal proposito, una sentenza del Giudice di Pace di Brindisi. Ad un automobilista è stato decurtato il 60% del risarcimento totale da parte del Comune a causa di velocità sopra i limiti per legge consentiti e disattenzione alla guida.

A chi spetta l’onere della prova?

L’art 2051 c.c. stabilisce una responsabilità oggettivo della Pubblica Amministrazione in merito alla manutenzione delle strade, questo dunque comporta che l’utente danneggiato ha l’onere di dimostrare di aver subito il danno, di dimostrare l’entità dello stesso ed inoltre di attestare che il fatto sia avvenuto esclusivamente a causa di problemi stradali. Spetta alla parte lesa anche l’onere di dimostrare la presenza di un nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno subito.

risarcimento caduta buca sinistro stradale

risarcimento caduta buca sinistro stradale

Quale onere invece grava sulla P.A.? A quest’ultima spetta la prova del caso fortuito. Sarà infatti compito della Pubblica Amministrazione dare prova del fatto che l’evento sia avvenuto a causa di circostanze ad essa non riconducibili. O ancora, non sarà compito dell’utente della strada dare prova dell’assenza di segnalazioni di eventuali problemi tecnici o dissesti del manto stradale.

Come agire per ottenere il risarcimento?

Rivolgendosi presso uno studio legale portando con sè certificati, testimonianze e tutte le prove di cui si dispone.

Altro orientamento giurisprudenziale su danno da insidia stradale

In alcuni casii giudici, per il risarcimento danni da buca stradale, hanno ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c., integrante il risarcimento per fatto illecito (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirne il danno”), norma questa che introduce la c.d. responsabilità extracontrattuale, anziché ritenere applicabile il più favorevole per il danneggiato art. 2051 c.c. integrante il danno cagionato da cosa in custodia (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito), osservando che, vista la vastità del manto stradale, sarebbe impossibile per la P.A. controllare tutto il manto stradale con le dovute accortezze del custode.

In virtù della responsabilità ex art. 2043 c.c., il danneggiato ha l’onere probatorio di provare:

  • La presenza della buca;
  • La riconducibilità del danno alla buca stessa;
  • La colpa della Pubblica Amministrazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato inoltre con sentenza n. 4663 del 9 marzo 2015, ha evidenziato, inoltre, come sia esclusa la colpa della P.A., nel caso in cui il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno, come stabilito dall’art. 1227 c.c., comma secondo Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

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Studio legale in Imperia, via Giorgio Des Geneys 8

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