La contestazione del licenziamento: profili generali e tempistiche
Contestare un licenziamento è possibile ed a farlo sono tutti quei lavoratori che credono che il licenziamento sia stato ingiusto per svariate ragioni. Ma quali sono i termini da rispettare? Oppure è possibile farlo sempre? E quanto tempo occorre per l’impugnazione? Vediamolo insieme.
Se si desidera impugnare un licenziamento è bene tenere a mente alcune importanti indicazioni, infatti l’impugnazione richiede il rispetto scrupoloso dei termini e delle procedure stabilite dalla legge affinché possa produrre effetti giuridici. Il mancato rispetto di detti termini, anche se di pochi giorni o di uno soltanto, comporta irrimediabilmente la perdita di ogni diritto di tutela.
Di qui, è chiaro quindi quanto sia essenziale che ogni lavoratore sia consapevole delle scadenze e dei tempi previsti dalla legge per contestare un licenziamento. Attenzione anche perché le disposizioni in esame si applicano a qualsiasi forma di licenziamento, che sia disciplinare o economico.
I termini per la contestazione
Prima di vedere le tempistiche nello specifico, è bene soffermarsi su un aspetto importante e cioè che al fine di impugnare un licenziamento, è necessario passare per due step da analizzare singolarmente.
In primo luogo, abbiamo la fase stragiudiziale, cioè quella in cui avviene l’invio di una lettera di contestazione generica all’azienda. La fase processuale, invece, è quella che include il deposito del ricorso in tribunale e che dà l’avvio del procedimento legale.
Entrambe queste fasi sono vincolate da termini precisi, che esamineremo nel dettaglio.
La fase stragiudiziale
Quando un lavoratore riceve un avviso di licenziamento, ha un periodo di 60 giorni per contestarlo. Ma come farlo? Inviando in questo periodo di tempo una lettera di opposizione al datore di lavoro per mezzo di sistemi sicuri ed affidabili come una raccomandata a/r o una PEC.
In questa prima fase non è necessario spiegare nel dettaglio le ragioni per le quali ci si oppone al licenziamento poiché verranno poi discusse in tribunale.
È da tenere presente che, nel caso di un licenziamento verbale, il quale è considerato nullo ai sensi della legge poiché il licenziamento deve essere sempre notificato per iscritto, non è richiesta una lettera di opposizione.
Per quanto riguarda i tempi, la lettera di opposizione deve essere spedita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento. Nel caso in cui il lavoratore non sia presente al momento della consegna della raccomandata, il termine inizia dal giorno in cui viene trovato l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere.
Si ricorda che i 60 giorni iniziano a decorrere dalla ricezione della comunicazione di licenziamento, non dalla data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro e si tratta di un termine tassativo, pertanto se il lavoratore non agisce entro i 60 giorni, non potrà più richiedere il risarcimento del danno in base alle norme del codice civile.
La fase processuale
Entro uno specifico termine di 180 dal momento dell’invio della lettera di opposizione, il legale rappresentante del dipendente deve presentare il ricorso in tribunale o comunicare un tentativo di conciliazione o arbitrato. Se la conciliazione o l’arbitrato vengono respinti o non si raggiunge un accordo, il ricorso al tribunale deve essere presentato entro 60 giorni.
Licenziamento: tutto quello che dovete sapere sui termini
Sia che siate stati licenziati per giustificato motivo oggettivo che soggettivo, oppure per giusta causa, se siete sul nostro sito è per sapere il principale iter da seguire per impugnare il licenziamento, in particolare per quanto attiene ai termini.
In primis dovete sapere che non vi sono differenze tra le varie forme di licenziamento, per quanto attiene l’iter burocratico che dovrete seguire per procedere con l’impugnazione.
Andiamo ora a vedere i principali passi e i termini da rispettare.
L’impugnazione del licenziamento: come inizia e quali termini
Il primo step da seguire è quello inerente la lettera di contestazione, da inoltrare tramite il vostro avvocato. Tenete a mente che tale lettera va inviata entro e non oltre i 60 giorni dal licenziamento.
Perciò, qualora non doveste rispettare il termine – e badate che fa fede la data di ricevimento della missiva, non quella di spedizione – la conseguenza sarebbe quella della decadenza dal vostro diritto ad esperire una qualsivoglia forma di tutela.
Fa eccezione il caso del licenziamento in forma orale per il quale non è previsto l’obbligo della lettera di contestazione, ed è solamente necessario rispettare i termini di prescrizione fissati in 5 anni. Il lavoratore deve introdurre la causa semplicemente dichiarando di essere stato licenziato in via orale e senza lettera scritta: all’azienda l’onere di dimostrare il contrario
La lettera, ai fini della sua efficacia, non deve contenere tutti i motivi per i quali si contesta il licenziamento (e, anzi, un avvocato conosce bene l’importanza di non scoprire tutte le proprie carte ancor prima si ricorrere in giudizio, evitando quindi una più facile difesa alla cotroparte) ma deve contenere l’informazione che si intende agire in giudizio per impugnare il licenziamento.
Dopo la lettera, c’è un altro step, sotto il profilo dei termini, da rispettare pena la decadenza. Si tratta del termine di 180 giorni dalla data di spedizione della lettera.
Entro 180 giorni si possono attivare due strade:
1. Si può esperire la via giudiziale depositando il ricorso in tribunale;
2. Si può esperire la via stragiudiziale comunicando alla controparte il tentativo di arbitrato o di conciliazione.
Nel caso in cui si proceda per la via stragiudiziale e questa non vada a buon fine, non è preclusa la strada giudiziale introducendo così la causa, ma bisogna rispettare l’ulteriore termine di 60 giorni per il deposito del ricorso, che decorrono dalla data del rifiuto della proposta o del mancato accordo.
Termine Impugnazione Licenziamento
Il lavoratore ha l’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni a pena di decadenza.
Dal 31 dicembre 2011 l’impugnazione è inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato
Il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
Il termine di impugnazione è insuscettibile di interruzione o di sospensione.
Nel caso in cui l’impugnazione del licenziamento avvenga direttamente con ricorso al giudice del lavoro, è necessario che tanto il ricorso quanto il decreto di fissazione dell’udienza di discussione siano notificati entro i 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
La mancata impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza legale preclude l’accertamento dell’illegittimità del recesso ai fini della tutela sia reale che risarcitoria, in quanto viene a mancare il presupposto necessario.
Impugnazione del licenziamento e ricorso al giudice del lavoro. Novità “Collegato lavoro”
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso”
Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
Forma della Impugnazione
L’impugnazione del licenziamento può avvenire con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
L’atto di impugnazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che esso non può essere dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale
Impugnazione del licenziamento tramite telegramma
Con riguardo al caso di utilizzazione di un telegramma dettato attraverso l’apposito servizio telefonico per l’intimazione del licenziamento, il requisito della forma scritta deve ritenersi sussistente qualora – in caso di contestazione – sia provata, anche per mezzo di testimoni o presunzioni, la effettiva provenienza del telegramma dall’apparente autore della dichiarazione, così come la forma scritta richiesta per il licenziamento (e per l’impugnazione stragiudiziale dello stesso) è integrata dalla consegna dell’ordinario telegramma all’ufficio postale, da parte del mittente o per suo incarico, oppure dalla sottoscrizione da parte del mittente.
Cassazione n.10291/2005
Impugnazione del licenziamento tramite fax
L‘impugnazione può avvenire anche tramite fax.
Quest’ultimo rientra tra quelle riproduzioni meccaniche che l’articolo 2712 c.c. afferma costituire piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità
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Impugnazione Licenziamento
Divieto prova testimoniale
L’impugnazione stragiudiziale, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, è un atto negoziale unilaterale e ricettizio, per il quale la legge richiede la forma scritta “ad substantiam” e che pertanto non può essere dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale
Cassazione n. 11059/2000
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Tribunale Imperia – Tribunale Sanremo
Nel caso di licenziamento intimato verbalmente
Il licenziamento intimato verbalmente, in quanto inefficace, è sottratto all’onere di impugnazione nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 l. n. 604 del 1966 e consente al lavoratore di agire in giudizio per far valere il vizio senza limiti di tempo, essendo imprescrittibile l’azione volta a farne dichiarare la nullità.
Tribunali Trapani 11 agosto 2004
Formulario : La lettera di impugnazione
Spettabile ditta ___________________________________ con la presente impugno
ad ogni effetto di legge e di contratto il provvedimento di licenziamento comunicatomi
in data __________________________ in quanto illegittimo e comunque non sorretto
da giusta causa o giustificato motivo.
Data e firma del lavoratore
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mi e stata inviata via posta elettronica la lettera NON FIRMATA di licenziamento per grave condotta, senza alcuna spiegazione del tipo di condotta.
Sono un dipendente di una piccola azienda privata con meno di 10 dipendenti con contratto indeterminato ed a fine anno c’è la possibilità che venga licenziato per motivi di “poco lavoro”.
Attualmente stiamo usufruendo con un altro collega della cassa integrazione in deroga flessibile ( sarebbe a dire che lavoriamo a chiamata e questo vale solo per noi mentre per gli impiegati e magazzinieri questo non avviene ). Se avviene il licenziamento come mi devo comportare tenendo conto che mi manca circa un anno e mezzo per accedere alla pensione?