Articolo 615 bis c.p. “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il secondo comma del predetto articolo stabilisce, inoltre, che “Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.
La Cassazione ha però precisato che :
E’ da escludere che l’integrazione del delitto ipotizzato dall’art. 615-bis cp. postuli l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 cp, poichè una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio.
Al contrario, l’illecito punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo “ius excludendi”.
Il legislatore sanziona così, le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all’osservazione indiscreta dei terzi.
Nè può dubitarsi che le lesione della riservatezza possa consumarsi, con le illecite interferenze anche nei luoghi ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere).
La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venir meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere.