Il testamento per animali, nominare il proprio gatto o cane come erede è una strada percorribile ?
In Italia non è ancora una realtà consolidata, ma all’estero vi si fa da tempo: stiamo parlando del testamento per animali, ovvero un lascito predisposto dai padroni a favore dei propri animali. In poche parole, si tratta di un istituto che permette agli animali domestici di ereditare (in tutto o in parte) il patrimonio della persona con cui hanno condiviso la vita.
Posso nominare erede un cane, un gatto o altro animale ?
A tutti gli effetti, gli animali quindi diventano eredi, parziali o a titolo universale, di una persona fisica. Ma ciò è possibile in Italia? Un animale può tramite il testamento per animali ereditare?
La risposta è no, l’ordinamento giuridico italiano non consente che gli animali possano ereditare. Il perché è presto detto: gli animali sono privi di capacità giuridica e come tali non possono essere soggetti chiamati all’eredità.
Ovviamente però la soluzione alternativa al testamento per animali in Italia esiste, cioè esiste un modo per fare sì che i propri animali siano curati e tenuti bene, anche dopo la propria morte.
Quali soluzione esistono per tutelare i nostri animali in caso di nostro decesso ?
Ecco quali sono le possibili alternative al testamento per animali in Italia:
La nomina di un erede universale da gravare dell’onere di prendersi cura degli animali.
In poche parole, chi redige testamento può onerare l’erede del compito di curarsi del benessere degli animali, facendolo anche per mezzo del denaro e dei mezzi che gli sono conferiti per mezzo dell’eredità.
Lo si può fare semplicemente aggiungendo una clausola nel testamento per imporre all’erede di prendersi cura degli animali affidatogli (consigliabile farlo dietro comunicazione preventiva).
Nominando come erede una associazione che fra i suoi scopi abbia proprio quello di tutela degli animali.
Lasciando parte o tutta l’eredità ad una associazione simile è possibile essere sicuri che questa associazione si prenderà cura degli animali.
In questo caso vale la pena ricordare che solamente una parte dell’eredità può essere destinata a soggetti che non siano i propri eredi ex legge (parte c.d. disponibile dell’eredità) e non si può destinare anche la parte che spetta agli eredi (c.d. parte legittima) a chi erede non è, come appunto una associazione per la tutela degli animali.