Decreto legislativo attuativo del Jobs Act del 20 febbraio 2015
Lavoro accessorio (pagamento tramite voucher) : il tetto massimo annuale dell’importo per il lavoratore passa a 7.000 euro (settemila euro) È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS come nel lavoro a chiamata.
Per il 2014 i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non potevano superare i 5.050 € netti (6.740 € lorde) con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non potevano superare per l’anno 2014, 2.020 euro netti (2.690 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050 €.
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70. Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
omissis..
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali ..omissis..
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