Lavoro in nero: in arrivo sanzioni più dure
Il Decreto 19/2024, relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta un passo importante nel contrasto al lavoro irregolare, in particolare nell’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato.
In base all’articolo 3 del Decreto Legislativo 12/2002, convertito con modifiche dalla Legge 73/2002, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, importante in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Questa sanzione è modulata per fasce in base alla durata dell’illecito.
Le sanzioni più aspre introdotte dal Decreto 19/2024 indicano un rafforzamento delle misure per scoraggiare e reprimere il lavoro irregolare, sottolineando l’importanza di rispettare le normative sul lavoro e garantire condizioni dignitose per i lavoratori.
Come cambiano le sanzioni
Le sanzioni previste sono le seguenti:
1. Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro.
2. Da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro.
3. Da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore per oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Inoltre, queste sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa e percettori di reddito di inclusione.
C’è da dire che il nuovo decreto Pnrr ha innalzando al 30% (rispetto al precedente 20%) l’incremento della maxisanzione.
Ad oggi le sanzioni sono le seguenti:
1. Da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400).
2. Da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800).
3. Da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore per oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).
Attenzione poi perché in caso di recidiva, ossia se il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti, la legge prevede un raddoppio della maggiorazione delle sanzioni.
Tuttavia, è importante notare che questo meccanismo di raddoppio della maggiorazione non è stato modificato dal Decreto Legge 19/2024 e quindi resta come prima.
Lavoro nero: quali sanzioni per il lavoratore e per il datore di lavoro?
Il lavoro nero, o lavoro sommerso, non conviene a nessuno : per quanto riguarda il lavoratore, egli accetta di prestare la propria manodopera in una situazione di illegalità, di assoggettamento senza vedersi riconoscere alcun diritto previdenziale e contributivo, senza tutele assicurative in caso di infortunio.
Tuttavia, una volta che gli enti preposti (Guardia di Finanza, DPL, Inps e INAIL) abbiano accertato la situazione di irregolarità nel rapporto di lavoro, egli non va di norma incontro a delle sanzioni di carattere penale, salvo che non si sia macchiato di reati gravi, quali il furto.
Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il datore di lavoro : senza un regolare contratto di lavoro egli non solo danneggia i lavoratori privandoli dei contributi e dei diritti assistenziali che sorgono con la stipula di un contratto di lavoro, ma anche crea un danno all’Erario.
La maxi sanzione del Jobs Act (OLD)
Per questo, va incontro a una maxi sanzione che, secondo quanto previsto dal decreto attuativo del Jobs Act, approvato lo scorso 4 settembre dal Consiglio dei Ministri, prevede sanzioni variabili a seconda della durata del rapporto di lavoro sommerso (fino a 30 giorni, la sanzione va da 1500 a 9000 euro; da 31 a 60 giorni, da 3000 a 18.000 euro e oltre 60 giorni da 6000 a 36.000 euro).
Inoltre, il Jobs Act ha riformato anche l’istituto del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale : l’imprenditore, pagando un aumento del 25% in più sulla sanzione irrogata, non vede sospesa la propria attività professionale e si impegna a pagare, entro sei mesi, l’importo restante, maggiorato del 5%.
Se, allo scadere dei 6 mesi, non adempie, il provvedimento che ha disposto la revoca della sospensione diviene titolo esecutivo per quanto ancora da versare.
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