Legge pinto risarcimento
Come chiedere il risarcimento per la non ragionevole durata del processo
Quando un processo penale termina con l’assoluzione, oppure una causa civile con la vittoria, sicuramente chi era coinvolto si sentirà sollevato, ma il tempo speso, le ore di ansia e di angoscia, come possono essere ripagate?
Fortunatamente, a tal proposito, risponde la Legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta Legge Pinto – per il nome del suo estensore. Si tratta di una norma che è andata a rispondere ad una esigenza europea che, nel caso di durata irragionevole di un processo, prevedeva dapprima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo e poi ha previsto un ricorso interno all’ordinamento.
La Legge Pinto, in pratica, è una legge sull’equa riparazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale, subito a causa di processi di durata irragionevole.
Se ritenete di aver subito un torto di questo tipo, ecco come presentare ricorso per l’equa riparazione e quali sono i requisiti.
Durata irragionevole del processo: quali i requisiti
Poiché la Legge Pinto riguarda l’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, la prima cosa da capire è quando la durata sia da considerarsi tale.
Sotto tale aspetto, la Legge Pinto è estremamente chiara: un processo ha durata irragionevole se, complessivamente, ha una durata superiore a 6 anni, termine entro il quale il giudizio deve divenire irrevocabile. Il comma 2 bis, dispone, in maniera più precisa, che “si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.”
Ai fini del computo della durata, è utile specificare che, nel processo penale, l’inizio è da ritrovarsi nel momento in cui l’indagato viene a conoscenza del procedimento a suo carico; nel processo civile, invece, a seguito dell’iscrizione del ricorso o della notifica dell’atto di citazione.
Quando si può chiedere il risarcimento?
Per poter richiedere il risarcimento per l’eccessiva lungaggine processuale, però, dovete preliminarmente esperire i cosiddetti “rimedi preventivi”.
Nel processo penale, il rimedio preventivo è rappresentato dal deposito di una istanza di accelerazione, che deve essere presentata entro 6 mesi dal termine per la durata ragionevole del processo; nel processo civile, invece, tale rimedio è rappresentato dalla scelta del rito sommario, ovvero, qualora non sia possibile, la richiesta di decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Il ricorso: termini per proporlo e come
Il ricorso ai sensi della Legge Pinto, va presentato con l’assistenza di un legale al Presidente della Corte d’Appello del distretto dove si è svolto il primo grado di giudizio, e deve essere proposto, pena la decadenza, entro 6 mesi da quando la decisione è diventata definitiva. Il Presidente decide entro 30 giorni con decreto esecutivo motivato.
La somma liquidata varia da € 400,00 fino ad un massimo di € 800,00 per ogni anno (oppure per una frazione di anno superiore a 6 mesi) in cui si è superato il termine previsto. In alcuni casi, il giudice può disporre un importo maggiore, a patto che non superi il valore della causa.