Licenziamento nel settore domestico: badanti e colf
Il lavoro domestico, quello svolto principalmente da badanti e colf, per la sua specificità non segue il complesso delle norme che regolano il lavoro subordinato, generalmente inteso.
Ad esempio, a livello personale fra il datore di lavoro e la badante o la colf si instaura una relazione particolare, in cui la fiducia riveste un ruolo decisivo, mentre sul piano dei diritti il riconoscimento a ferie e riposi o anche alla sospensione del rapporto di lavoro in caso di gravidanza seguono regole ad hoc.
Limitandoci al solo licenziamento, per le colf e le badanti può esserci o non esserci una giusta causa o un giustificato motivo che regge l’interruzione del rapporto di lavoro: il datore di lavoro può recedere anche senza un motivo oggettivo o soggettivo dal rapporto, adducendo motivazioni di carattere discrezionale.
Se il recesso non è giustificato da una giusta causa, però, il datore deve comunque dare alla dipendente il preavviso ovvero corrisponderle il trattamento economico corrispondente all’indennità di preavviso, se recede senza preavviso.
Se, invece, alla base della risoluzione del rapporto di lavoro c’è una giusta causa, il rapporto si interrompe in tronco, senza che sia necessario nessun periodo di preavviso.
Ricordiamo che la giusta causa è rappresentata da qualsiasi comportamento la cui gravità sia così profonda da non proseguire nemmeno temporaneamente il rapporto di lavoro (ad esempio, il datore di lavoro si accorge che la collaboratrice ruba).
Tutte queste ipotesi valgono in caso di rapporto a tempo indeterminato; qualora, invece, il rapporto abbia un termine, il recesso dal contratto da parte del datore di lavoro non può che avvenire per giusta causa.
In caso di recesso prima del termine da un rapporto di lavoro a tempo determinato da parte del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto al versamento del risarcimento danni.
Art. 39 – CCNL Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Domestici
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti superiori a 25 ore settimanali:
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore;
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.
Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.
Per informazioni e consulti
I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.
Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell’art.4, comma 17 e seguenti della Legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.
Ho lavorato come badante non convivente per .. per la stessa famiglia. La signora che accudivo,è all’ospedale. Sono stata licenziata in tronco, dalla figlia di questa signora,(che è sempre stata la mia reale datrice di lavoro). Non mi ha mai assunto.
In questi anni ho lavorato con turni di 12 ore al giorno,una settimana in turno diurno ed una settimana in turno di notte,alternate cosi’ per tutto l’anno.le settimane di turni diurni,lavoravo anche il WE 24 ore.I fine settimana mi son sempre stati pagati 150,00 eu,dal venerdi’ ore 20.00 al lunedi’ ore 8.00 lavoro continuato.
Il mio stipendio era di.. quando sono stata malata nel ..ho dovuto recuperare i 4gg di malattia. Nel 2016 ho ottenuto di avere la pausa di.. durante il turno diurno. Con gli stessi orari,lavorava li’,anche un’altra signora ,assunta come badante convivente.
Ora,la mia datrice di lavoro,non vuole riconoscermi nulla,e non sembra abbia voglia di pagarmi neanche il mese di gennaio,in cui ho lavorato poche ore all’ospedale accudendo la sua mamma.
Abbiamo comunicato quasi sempre con messaggi su cellulari.
Con uno degli ultimi mi si chiede di preparare i conteggi chiusura rapporto. Logico che questo lavoro non puo’ essere di mia competenza. Ho chiesto di pagarmi a fine mese gennaio, come sempre, almeno l’ultimo stipendio e di consegnarmelo quando andro’ a ritirare la mia attrezzatura per cucinare e per consegnare le chiavi dell’appartamento.
Abbiamo assunto un ragazza per badare ai nostri genitori. Si è messa in malattia e di recente abbiamo saputo che è ricoverata in ospedale. Nonostante il dispiacere nei suoi confronti noi abbiamo bisogno di un nuovo aiuto e stiamo cercando una sostituta. Teniamo a precisare che durante il periodo lavorativo è emerso che questa signora aveva problemi che ci ha omesso per cui non avrebbe nemmeno potuto lavorare.E’possibile licenziarla?qual è la procedura da seguire per nn incappare in possibili problemi legali? Ha un contratto tempo indeterminato
Gentile Avvocato, le vorrei chiedere alcune informazioni in merito alla badante che abbiamo avuto in famiglia. Premetto che la signora non e’ rientrata nei termini previsti al posto di lavoro, dopo aver chiesto un permesso non retribuito di circa un mese e mezzo.
Oltre a ciò, abbiamo deciso di licenziarla per giusta causa, visto alcuni suoi comportamenti che non ci sono piaciuti, tipo l’aver fatto entrare in casa sconosciuti senza aver chiesto il nostro permesso o non essersi occupata dell’assistito in modo adeguato, a volte avendo modi poco gentili…
Per il licenziamento, non sapendo dove si trovava, abbiamo mandato una raccomandata sia nell’abitazione dove svolgeva il lavoro, casa di madre, sia nella sua residenza, raccomandata tornata indietro perché nessuno l’ha ritirata. Io ho comunque chiuso il rapporto di lavoro.
Io ho una badante assunta con regolare contratto che risiede nell’abitazione insieme alla persona assistita e desidero licenziarla perché mi sono accorta che ruba in casa e che non assiste adeguatamente l’anziano. Purtroppo non ho prove delle sue mancanze e dei suoi furti,soltanto la mia parola contro la sua. Volevo chiederle come posso fare per licenziarla senza rischiare di dover continuare a tenerla in casa o di finire addirittura in causa?
Buongiorno avvocato vorrei sapere com’è io o un contratto di lavoro come badante colf dal 2017 adesso mi vogliono licenziare senza motivo perché dicono che portano la vecchietta in un centro anziani mi hanno cacciato fuori senza un preavviso o un licenziamento senza pagarmi senza darmi una busta paga.vorrei sapere la legge li permette di fare una cosa della genere ?
sono stata assunta come badante a persona non autosufficiente.
Il mio datore di lavoro mi ha fatto firmare la lettera dove era scritto che se viene ricoverato al ospedale io non prendo stipendio. . Una volta tornata mi hanno detto che la persona è stata ricoverata in ospedale. mi hanno dato preavviso di licenziamento. Dicendo che la persona rimasta ricoverata in ospedale e non ce più bisogno di me. Quindi questi giorni di preavviso non ho lavorato, La mia domanda e loro mi devono pagare questi giorni di preavviso che non mi hanno fatto lavorare? Grazie