Licenziamento per condanna penale extralavorativa
La Cassazione con Sentenza n. 776 del 19 gennaio 2015, ha precisato che a fronte di condanna penale extralavorativa è possibile in taluni casi procedere al licenziamento.
“Anche una condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato può avere un rilievo disciplinare poiché il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione bensì anche agli obblighi accessori di comportamento extralavorativo, tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le partì di un rapporto di durata.
Detta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva soltanto se presenti caratteri di gravità che debbono essere apprezzati, tra l’altro, in relazione alla natura dell’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro, attività in cui s’inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato.
Comportamenti illeciti di questo, che possono essere considerati non di gravità tale da giustificare l’espulsione da un’azienda svolgente un’attività puramente privatistica, possono al contrario rompere il legame fiduciario ed il connesso requisito di affidabilità che sta alla base di un rapporto di lavoro costituito per l’espletamento di un servizio pubblico, ancorché in regime giuridico privatistico”.