Per sposarsi in Italia con un cittadino extracomunitario non è necessario avere un permesso di soggiorno. Basta un documento di identità in corso di validità (passaporto ordinario ad esempio).
La condizione di clandestino o immigrato irregolare, o con visto scaduto non è di ostacolo alla celebrazione del matrimoni con un cittadino italiano o straniero. Sarà però necessario procurarsi il certificato di nascita e di stato libero nei Consolati di appartenenza.
Inoltre per sposarsi in Italia, sia con il rito civile che con il rito religioso, lo straniero deve procedere alla pubblicazione di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
Illegittimo l’art 116 del Codice Civile, come modificato dalla legge, 15 luglio 2009, n. 94 (il c.d. “Pacchetto sicurezza”), laddove impediva il matrimonio al cittadino straniero privo del permesso di soggiorno
Art. 116 c.c. “Matrimonio della straniero nella Repubblica”
Sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 20 luglio 2011.
Si segnala che la Sentenza della Corte costituzionale n. 245, del 20 luglio 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, c. 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano“.
Pertanto il permesso di soggiorno non è più richiesto per la celebrazione del matrimonio davanti i sindaci.