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Mobbing e straining, differenze

avvocato Angelo Massaro 20

Lo straining : quali le differenze con il mobbing

Abusi psicologici sul lavoro, angherie, soprusi, minacce e violenze. Tutte queste parole sempre troppo spesso definiscono i comportamenti che molti dipendenti subiscono quasi quotidianamente sul lavoro e che possono inquadrare il mobbing, lo straining o il bossing.

Finalmente la Suprema Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 3291 del 2016 (che ha dato seguito alla sentenza n. 28603 del 2013), ha riconosciuto anche lo straining sul posto di lavoro, fattispecie che si differenzia rispetto al mobbing e al bossing.

Andiamo a scoprire le differenze tra queste tre fattispecie giuridiche.

Quando si parla di mobbing?

Il mobbing, di cui si parla da circa una quindicina d’anni a livello giuridico, è un comportamento lesivo ai danni del lavoratore, che deve seguire alcuni presupposti.

In particolare, il comportamento ai danni del lavoratore deve essere un comportamento sistematico e protratto nel tempo ; deve esserci la presenza di più comportamenti vessatori; il comportamento ai danni del lavoratore deve comportargli un pregiudizio della salute o della personalità; i detti comportamenti devono avere un carattere persecutorio.

Queste caratteristiche, quindi, servono ad inquadrare il mobbing, che potremmo assimilare in parte al recente reato di stalking, con la peculiarità che deve essere realizzato sul lavoro.

Quando si parla di straining e differenze con il mobbing

Viste le caratteristiche principali del mobbing, vediamo ora come la Corte di Cassazione lo ha differenziato dallo straining.

Lo straining, come spiegato dagli ermellini, rappresenta una forma di mobbing attenuato. Nel caso in esame, infatti, una dipendente di una azienda ospedaliera, aveva fatto causa per danno da mobbing, citando solo due episodi specifici.

Come facilmente comprensibile dopo aver elencato le caratteristiche del mobbing, due singoli episodi non sarebbero sufficienti ad integrare tale fattispecie e a provocarne il risarcimento del danno.

Gli ermellini, pertanto, hanno ascritto tale situazione nel danno da straining, che si verifica quando le condotte offensive sono limitate e sono distanziate nel tempo, laddove nel mobbing devono sussistere, invece, i requisiti della molteplicità delle condotte e della sistematicità che deve assumere un carattere persecutorio.

Una particolare forma di mobbing: il bossing

Da distinguere rispetto al mobbing e allo straining, è il bossing che si verifica quando l’attuazione degli atti persecutori sul lavoro sono una scelta razionale aziendale presa dalla dirigenza e avente lo scopo di causare le dimissioni del dipendente.

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