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Morso di cane randagio risarcimento

avvocato Angelo Massaro 76

Morso da parte di cane randagio: a chi va richiesto il risarcimento?

Essere morsi da un cane non è mai una bella esperienza, e può comportare anche dei potenziali rischi di salute. Se poi si viene morsi da un cane randagio, non sempre si ha la certezza su chi sia il soggetto al quale richiedere un risarcimento, in assenza di un padrone dell’animale (che è colui che è deputato dei doveri di custodia dell’animale e che risponde anche della responsabilità extracontrattuale in caso di danno a terzi).

Negli ultimi anni si sono verificati casi di cronaca di persone che sono state morse da cani randagi.

La prima cosa da fare, in questi casi, è recarsi immediatamente dal medico o pronto soccorso per effettuare l’eventuale profilassi necessaria per scongiurare malattie anche gravi ed infezioni. Dopo di che, di regola è possibile chiedere il risarcimento del danno.

Ma a chi chiedere, in questo caso, il risarcimento dal punto di vista normativo? Cosa dice la legge e che cosa ha sentenziato negli anni la giurisprudenza?

Il responsabile del cane randagio: chi è?

Per comprendere a chi chiedere il risarcimento in caso di morso da parte di un cane randagio, è necessario innanzitutto capire chi sia il responsabile dell’animale.

Il fenomeno del randagismo è connesso alla presenza, più o meno numerosa, di animali senza padrone e che quindi vagano senza controllo per le città o nelle campagne. Gli animali, lasciati soli, senza cibo e senza cure, possono anche essere pericolosi ed attaccare persone o altri animali.

La normativa italiana, in materia di randagismo, è la legge n. 281 del 1991, normativa che conferisce ad ogni Regione la regolamentazione della materia del randagismo e non individua in maniera precisa chi sia il soggetto competente: saranno quindi le Regioni a indicare, a loro volta, chi è il soggetto responsabile per il randagismo (e a mettere in atto le misure per evitare che questo fenomeno si verifichi).

In sostanza, ai sensi della legge citata (art. 3) le regioni italiane devono occuparsi dei canili comunali e costruire strutture per l’accoglienza di animali randagi, garantendo decoro e buone condizioni igieniche e sanitari di questi luoghi.

Se quindi non sono le Regioni le dirette responsabili degli animali randagi, è opportuno comprendere chi possa essere, perché saranno questi i soggetti sui quali rivalersi per un risarcimento in caso di morso da parte di un cane randagio.

In particolare, in caso di morso da parte dell’animale randagio:

  • se la Regione non si è dotata di canili e sistemi di contenimento del fenomeno del randagismo, si ritiene che sia esso il primo organo al quale richiedere il risarcimento.
  • Se invece la Regione ha adottato le misure previste dalla legge, è necessario individuare, fra i comuni e le ASL di riferimento, chi possa essere considerato il soggetto responsabile per la gestione dei cani randagi. Infatti in questi casi potrebbe gravare direttamente sul singolo comune l’obbligo di occuparsi del fenomeno del randagismo, anche per prevenire danni per la popolazione. Alla stregua, le ASL si devono occupare di catturare gli animali randagi e di trasferirli ai canili. Insomma, potrebbe esserci concretamente l’ipotesi di una ripartizione di responsabilità fra questi soggetti.

Come si chiede il risarcimento per il morso del cane randagio?

In linea generalissima, si ha diritto al risarcimento da morso da cane randagio secondo la norma dell’articolo 2043 del codice civile, che regola la c.d. responsabilità extracontrattuale per cui chiunque causa un danno illecito ad altri è tenuto al risarcimento.

Anche nel caso di morso da parte di un cane randagio, quindi, si ha diritto al risarcimento se si prova che questo evento è stato causato dall’omissione di precisi obblighi che gravano sulle entità della pubblica amministrazione.

In generale, la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che sia possibile chiedere il risarcimento da morso di cane randagio se viene dimostrato che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione non ha messo in atto quel programma preventivo (volto ad evitare simili episodi) alla quale è tenuta, ai sensi di legge.

Di volta in volta la giurisprudenza, a seconda dei casi, ha ritenuto di chiamare in causa ora l’ASL, ora il Comune, ora la Regione anche in corresponsabilità nel caso di morso di cane randagio, ai fini di individuare il soggetto tenuto al risarcimento: vale quindi la pena, a seconda del caso concreto, fare rifermento ad un avvocato con esperienza in questi ambiti per comprendere quale sia il soggetto sul quale rivalersi per il risarcimento del danno ed evitare spese inutili.

Non bisogna dimenticare che l’onere della prova, per la richiesta di un simile risarcimento, grava su chi ha subito l’aggressione o il morso.

Fra gli elementi che possono essere usati per dimostrare la responsabilità del soggetto chiamato in causa, vi possono essere la mancanza di controlli nella zona dove si è verificata l’aggressione, il rapporto di causalità fra queste mancanze (da attribuire al soggetto della P.A. alla quale si attribuisce responsabilità) ed il morso del cane subito.

Può anche essere che l’ASL o il Comune dimostri di aver messo in atto ogni tipo di azione volta ad evitare che si verificasse questa situazione, allorché spetterà al danneggiato, secondo la giurisprudenza di Cassazione, dimostrare che questi piani d’azione non sono stati correttamente attuati e sono rimasti, insomma, carta morta.

Insomma, la pubblica amministrazione potrà portare in sua difesa i piani messi in atto per scongiurare il rischio di un evento simile, e la vittima dell’aggressione dovrà invece dimostrare che si sono dimostrati inefficaci oppure che non sono mai stati messi in atto (o correttamente messi in atto).

Morsi da fauna selvatica: vale lo stesso ragionamento?

I ragionamenti sinora fatti valgono nel caso di morso da parte di un cane randagio: invece diverso è il caso di danni causati dalla fauna selvatica protetta (si pensi agli animali selvatici che vivono nelle zone protette o nelle aree naturali del territorio italiano).

In questo caso la responsabilità nella gestione degli animali è direttamente della Provincia oppure dell’ente che gestisce il parco: la normativa di riferimento, se si vuole chiedere il risarcimento del danno, è l’art. 2025 del codice civile.

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