Nuova disciplina di impugnazione dei licenziamento dal 31 dicembre 2011
Dal 31 dicembre 2011 il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni
L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (ora 180 gg !!) , dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato