Nuova disciplina di impugnazione dei licenziamento dal 31 dicembre 2011

Dal 31 dicembre 2011 il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni

L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (ora 180 gg !!) , dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato

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