Odori molesti in condominio

Odore di cucina in condominio ? Se disturba i vicini è reato

La convivenza fra vicini, soprattutto in un condominio, non è sempre molto facile. Spesso e volentieri ci sono dei momenti di tensione e di scontro. Se il vicino di casa vi tormenta da sempre con odori di cucina un po’ troppo forti, puzza di fritto o di sugo, sappiate però che potrebbero anche esserci gli estremi per una fattispecie di reato, come stabilito di recente dalla Suprema Corte.

In particolare, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a riguardo (la numero 14467/2017) parla chiaro: la sentenza, depositata il 24 marzo scorso, dichiara colpevoli i proprietari di un appartamento sito in un condominio.

La loro colpa, ai sensi dell’articolo 674 del Codice Penale, era proprio quella di aver provocato immissioni di fumo e di odori molesti causati da una cucina un po’ troppo odorosa, in questo modo disturbando sistematicamente i loro vicini che vivevano al terzo piano.

La Corte ha quindi riconosciuto nella fattispecie il reato di cui all’articolo 674 del Codice Penale, che è rubricato “Getto pericoloso di cose”. Ai sensi di questo articolo, ‘Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito (…)’.

La Corte di Cassazione ha aderito all’opinione della Corte d’Appello, ritenendo che la fattispecie dell’articolo 674 del Codice Penale potesse contenere al suo interno anche le ‘emissioni olfattive moleste e che in particolare le testimonianze delle persone offese erano ‘chiare, precise’ e logiche.

I vicini avevano lamentato che l’odore di sugo e di fritti era talmente forte da aver impregnato la loro casa, tanto che sembrava di avere la cucina del vicino dentro l’appartamento.

Non solo: la presenza di contrasti nei rapporti di vicinato, antecedenti rispetto al fatto lamentato, secondo la Corte di Cassazione non inficiava affatto l’attendibilità dei vicini che si erano proposti come parti offese.

A niente è valso il tentativo di difesa dei vicini, che avevano asserito che l’articolo 674 del Codice Penale non potesse essere suscettibile di estensione analogica, e neppure l’osservazione che la maggioranza della dottrina non aveva mai ritenuto che le emissioni odorose potessero essere configurate alla stregua di quelle di altro tipo.

Così i vicini di casa ‘molesti’ sono stati condannati al pagamento di un’ammenda.

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