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Pace fiscale 2023, come fare la domanda online

avvocato Angelo Massaro 19

Rottamazione cartelle tasse e multe online, ecco come si fa

Cartelle vecchie non pagate, multe rimaste in sospeso e mai saldate?

La rottamazione potrebbe essere una soluzione per questi casi: la tregua fiscale, così come delineata dalla Legge di Bilancio 2023, prevede la possibilità di usufruire della c.d. ‘rottamazione quater’, ovvero della possibilità di saldare le multe mai pagate senza dover corrispondere anche eventuali aggi e sanzioni o interessi.

La rottamazione, però, non include l’IVA riscossa dall’impostazione, i recuperi di aiuti di Stato illegittimi secondo l’UE, i crediti da condanne della Corte dei Conti, sanzioni, ammende e multe a causa di sentenze penali di condanna.
Lo ‘sconto’ fiscale riguarda le cartelle non pagate e delle quali sia stata richiesta la riscossione dal 2000 fino al 30 giugno del 2022.

Possono accedere alla rottamazione quater anche coloro che, nelle prime tre edizioni precedenti della rottamazione, avessero visto dichiarare l’inefficacia della loro rottamazione (per mancato pagamento).

La domanda, però, come stiamo per vedere, si può fare soltanto online: ecco tutte le indicazioni su come fare la domanda per la rottamazione quater.

Come fare domanda online

La domanda per la rottamazione delle cartelle aventi diritto va presentata entro il 30 aprile 2023: tutto, però, va fatto rigorosamente online, dal sito dell’ADER (Agenzia delle Entrate – Riscossione).

Una volta collegatesi al sito, basta entrare nella sezione ‘Definizione agevolata’ e compilare il form di richiesta per la rottamazione. Non serve fare login e non occorrono credenziali (tutta la procedura si fa dall’area pubblica del sito dell’ADER).

Tuttavia è ovviamente possibile effettuare la richiesta di rottamazione anche dalla propria area riservata: tutto quello che si deve fare è effettuare il login (basta avere lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi) e in questo caso nella domanda non va allegato il documento di riconoscimento.

Tutto quello che bisogna fare, appunto, è compilare la richiesta, inserendo le seguenti informazioni:
numero identificativo della cartella (o delle cartelle) e/o avvisi che si vuole definire;
• domicilio e indirizzo dove verrà trasmesso il piano dei versamenti;
• allegare un documento di riconoscimento;
• indicare un indirizzo e-mail;
• rinuncia ad eventuali pendenti che sono relativi alle cartelle per le quali chiede la definizione agevolata.

Successivamente, la procedura si articola in questo modo, una volta inviato il form online:
• si riceve una prima mail di convalida per confermare la richiesta, da convalidare nelle 72 ore che seguono l’invio del form (se non si convalida il link entro questo termine, la domanda è annullata e occorre rifarla ex novo);
• dopo la convalida del link entro le 72 ore, il richiedente riceve una seconda mail dove si conferma che la domanda di rottamazione delle cartelle è stata presa in carico. La mail indica anche il numero della pratica e riepiloga tutti i dati che sono stati inseriti.
• Una terza mail – che viene inviata se i dati della seconda sono corretti – che contiene la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione.

La definizione del dovuto

Come detto, una volta completato l’iter della richiesta, spetta all’ADER comunicare al contribuente quanto dovuto per il totale delle cartelle che intende rottamare. La comunicazione sarà effettuata entro il 30 giugno 2023, e comprende il totale del pagamento, e se si è optato per il pagamento dilazionato, il bollettino predisposto per ogni singola rata.

A quel punto, la prima scadenza dei versamenti (unica, se non si opta per il pagamento dilazionato) è il 31 luglio 2023, data alla quale dovrà essere saldato il 10% del dovuto: la seconda rata entro il 30 novembre 2023.

Il piano di pagamenti agevolato e dilazionato potrà durare per massimo 18 rate, fino al 2027, con un tasso di interesse del 2% annuo sulle rate partendo dal 1 agosto 2023.

Si ha diritto ai 5 giorni di tolleranza dalla data di pagamento per saldare la rata dovuta. In caso di omesso pagamento la definizione agevolata diviene inefficace e quindi non si ha più diritto alle sue condizioni.

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