Passaporto e carta d’identità figlio minore, istanza giudice tutelare

L’art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, come modificato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, ha stabilito la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui manchi l’assenso del padre o della madre al rilascio del passaporto o carta d’identità per il figlio minore.

L’istanza si presenza alla Cancelleria della Volontaria giurisdizione (Tribunale di Imperia) allegando ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (certificati di residenza, irreperibilità, raccomandata all’ultimo indirizzo..)

A seguito del deposito del ricorso il giudice tutelare dovrà sentire, ove reperibile, il genitore che ha negato l’assenso e sentire le ragioni del rifiuto e valutare l’interesse del minore.

Per dimostrare l’irreperibilità dell’altro genitore o la sua residenza all’estero, chi propone l’istanza potrà allegare, se cittadino italiano, un’autocertificazione.

Il procedimento è esente da contributo unificato ma soggetto alla marca da bollo da 27 euro.
Il ricorso deve essere modellato secondo la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 e seguenti del c.p.c.

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