Permesso di soggiorno per residenza elettiva
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva presuppone il possesso di ampie risorse economiche, da proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita diversa dal lavoro, o dal percepimento nel territorio di assegni di pensioni o vitalizi italiani o riconosciuti dalle Autorità Italiane.
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi familiari può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva ai sensi dell’art. 11, comma 1 come sostituito dall’art. 11 del D.P.R. 334/2004.
La disponibilità di tali risorse può essere comprovata attraverso l’esibizione di documenti di credito, la disponibilità di immobili e risorse finanziarie.
Questa tipologia di visto non dà diritto a svolgere in Italia alcuna attività lavorativa pertanto il richiedente il visto deve essere persona benestante.
La valutazione è a totale discrezionalità dell’Ufficio Consolare.