Persona in stato di bisogno e obblighi dei parenti
Quando una persona si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può citare in giudizio, nell’ordine:
1. Il coniuge;
2. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i loro discendenti prossimi;
3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, e gli adottanti;
4. I generi e le nuore;
5. Il suocero e la suocera;
6. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani per ottenere una sentenza che obblighi uno o piu’ di loro al versamento in suo favore di un contributo proporzionato ai suoi bisogni e alla capacità economica di chi deve prestare gli alimenti

obblighi famiglia verso parente in stato di bisogno
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere l’obbligazione mediante un assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. La forma più usuale è quella della corresponsione dell’assegno mensile.
E’ prevista la possibilità di chiedere al Giudice la determinazione di un assegno provvisorio, dopo l’instaurazione del procedimento e prima che sia emessa la sentenza (art. 446 c.c.).
Gli alimenti non devono mai superare quanto necessario per la vita di colui che li richieda e tra fratelli e sorelle sono dovuti nella misura solo dello stretto necessario (art. 439 c.c.).
Nel tempo, in relazione all’eventuale cambiamento della situazione economica dell’alimentante e dell’alimentato il Giudice può stabilire la cessazione o la riduzione dell’assegno.