Responsabilità del medico, i tempi della prescrizione
La recente riforma della responsabilità professionale sanitaria ha stabilito in cinque o dieci anni il limite della prescrizione a seconda se l’incarico sia contrattuale o extracontrattuale
Le richieste di danni da parte di pazienti che si sentono vittime di un errore da parte di un medico stanno aumentando negli ultimi anni in maniera esponenziale.
Ma qual è il tempo limite entro il quale si può legalmente agire per chiedere il risarcimento?
Riforma legge Gelli-Bianco e termini di prescrizione nella responsabilità medica
Molto è cambiato con la recente legge Gelli-Bianco che ha riformato la responsabilità professionale sanitaria.
In particolare vengono distinti i vari casi nei quali è possibile parlare di responsabilità extracontrattuale e quelli invece in cui si parla di responsabilità contrattuale.
Una distinzione che incide sul termine della prescrizione di chi sia rimasto vittima di un caso nel quale si prefigura la responsabilità medica.
Il medico ospedaliero risponde nei confronti dei pazienti sempre a titolo extracontrattuale. Quindi in base all’articolo 2043 del codice civile l’azione nei suoi confronti potrà essere esercitata entro il termine prescrizionale massimo di cinque anni, salvo interruzioni.
Invece nel caso in cui il paziente presenta causa nei confronti della struttura sanitaria o nei confronti del medico che ha agito in seguito ad un obbligo contrattuale assunto espressamente nei suoi confronti il termine per agire, sempre che non ci siano interruzioni, è di dieci anni perché la legge Gelli ha confermato che in tali casi si ricade nell’ambito della responsabilità contrattuale.
Come ci si deve muovere quindi in questi casi ?
Prima di notificare l’atto di citazione in giudizio, il paziente che pensi di essere stato danneggiato dovrà provare con la mediazione, rappresentato da un avvocato, in modo da giungere ad un accordo dopo una proposta della controparte. In alternativa, il tentativo di conciliazione può avvenire attraverso l’accertamento tecnico preventivo effettuato da parte di un consulente tecnico d’ufficio, nominato dal tribunale competente.
Ma se la conciliazione non dovesse funzionare, l’unico modo per ottenere il risarcimento passa attraverso la causa. Con la riforma Gelli-Bianco, a meno che il medico non abbia stipulato un contratto con il paziente o non sia un libero professionista, generalmente sarà tenuto al risarcimento solo del danno extracontrattuale, mentre è la struttura sanitaria di cui il medico è dipendente a sopportare il rischio di malasanità, essendo tenuta nei confronti del paziente in via contrattuale.
Inoltre in caso di responsabilità contrattuale il danneggiato dovrà dimostrare soltanto l’inadempimento dell’azienda sanitaria e il danno subito da tale inadempimento. In caso di responsabilità extracontrattuale, sarà necessario provare anche quale colpa sia attribuibile al medico e il rapporto di causa ed effetto tra l’errore e il danno procurato.
Si deve dimostrare quindi che il danno sia stato causato unicamente dalla condotta colpevole del medico e non da altre circostanze. E comunque il medico sarà esente da ogni responsabilità se dimostri di aver agito secondo le cosiddette ‘linee guida’.