Quanto tempo ha una badante per fare vertenza

Vertenze badante, ecco quando e come avanzare pretese al datore

Vediamo di seguito quando una collaboratrice domestica può avanzare pretese al datore con una vertenza, fermo restando che vige l’obbligo di un contratto di lavoro (in assenza del quale risulta tutto molto più complesso).

Vertenza di lavoro, come funziona e prescrizione

In generale, partiamo dal presupposto che si chiama vertenza di lavoro per indicare un contenzioso tra datori e dipendenti. Impropriamente il termine viene impiegato per indicare la conciliazione in sede sindacale.

Essendo detentrice di un contratto di lavoro, la badante può avanzare pretese nei riguardi del suo datore. La vertenza non può tuttavia essere esperita illimitatamente: ci sono dei tempi stabiliti entro i quali agire onde evitare la prescrizione (che inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavorativo).

Nel momento in cui si dà il via alla vertenza, la prescrizione si interrompe. Gli atti attraverso cui interrompere i termini per la prescrizione sono:

  • la notifica dell’atto di citazione in giudizio;
  • la ricezione di ogni altro atto di richiesta del credito, quindi che metta in mora il debitore, cioè il datore di lavoro.

Gli arretrati

Chiedere gli arretrati rientra nel novero delle pretese che la badante può vantare con vertenza. Per chiedere tutto ciò che il datore non le ha versato, la dipendente ha 5 anni di tempo che iniziano a decorrere, dalla cessazione del rapporto.

Tuttavia, bisogna precisare che contrariamente ad altre categorie di lavoratori, per la vantare non sussiste l’obbligo in capo al datore di pagarla per forza con strumenti tracciabili.

Ha cioè piena facoltà di pagarla in contanti. Ecco quindi che vige in capo al datore l’onere della prova dell’avvenuto pagamento (basta pretendere dalla badante una firma su di una ricevuta dei compensi erogati).

La liquidazione

La liquidazione per il trattamento di fine rapporto deve essere versata dal datore. In caso contrario la badante può smuovere una vertenza, entro cinque anni di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Precisiamo comunque che contrariamente ad altre categorie di dipendenti, la badante ha il diritto di chiedere al suo datore un’anticipazione del 70% della liquidazione, ogni anno.

Richiesta contributi Inps

Se la badante si rende conto che il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali, può avanzare pretesa nei riguardi del suddetto.

A tal proposito bisogna ricordare che i contributi si prescrivono in 5 anni; il termine di prescrizione diventa pari a 10 anni solo se viene presentata dal lavoratore una denuncia formale di omessa contribuzione all’Inps. Comunque sia, sfruttando l’istituto della rendita vitalizia, si possono recuperare i contributi che non sono stati versati.

Ferie non godute e indennità

La badante ha diritto a pretendere delle somme in cambio delle ferie non godute spettanti da contratto. Per richiedere tale somma in sostituzione del diritto al riposo, la lavoratrice ha 10 anni di tempo.

In base alla natura dell’indennità per ferie non godute, la prescrizione varia da 5 a 10 anni a seconda che la sua richiesta sia, rispettivamente, di carattere retributivo (ossia è considerata parte della retribuzione) o risarcitorio (in questo caso, l’indennità è considerata alla stregua di un risarcimento).

Impugnazione licenziamento

Se licenziata, la badante può impugnare la decisione del datore. Si ricorda che per i domestici può esserci recesso “ad nutum”, ovvero senza giusta causa o giustificato motivo (ci sono comunque dei casi in cui il licenziamento è vietato, ad esempio durante la maternità).

È d’obbligo per il datore in ogni caso dare il preavviso minimo previsto dal contratto collettivo (a meno che la cessazione non avvenga per giusta causa) e licenziamento la badante prima della scadenza del termine solo per giusta causa.

Entro due mesi dal licenziamento la badante può contestare la decisione. Il termine inizia a decorrere dalla ricezione della comunicazione.

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    3 Risposte

    1. fare causa al nipote ha detto:

      Buona mattina,
      Lavoro come badante, tramite l’agenzia Gallas Group, per un signore da 1 anno.
      Mio assistito non ha figli,la moglie è mancata.
      Il contratto di lavoro, direttamente , firmato, dal mio assistito, ma come persona intermediara tramite l’agenzia, c’è un nipote. Miei diritti, mi mancano con motivazione ,come no si po prendere una sostituta.(decisione del nipote).
      Posso chiamare per la vertenza il nipote ?…per proteggere mio assistito? che non conosce la legge?

    2. Degui ha detto:

      Ho bisogno da 2008 07/082008

    3. Degui ha detto:

      Ho fatto ricorso 11/2016 fino oggi niente. lei mi può aiutare. Grazie k10/158592

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