Reato di strage e il tentativo

Il reato di strage

Il reato di strage è disciplinato dall’art. 422 del codice penale, il quale prevede che Chiunque, al di fuori dell’art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a 15 anni.”

Come molti sono portati a credere, la strage si configura quando rimangono vittime, a seguito di un’azione criminosa (ad esempio a seguito del collocamento di una bomba all’interno di un treno passeggeri), diverse persone.

In realtà non è così per il nostro ordinamento. Leggendo l’art. 422 del codice penale, infatti, salta subito all’occhio che non si verifica il reato di strage solo a seguito della morte di molti individui, ma anche a seguito della morte di una sola persona. Proseguendo nella lettura dello stesso articolo, si evince come non sia necessaria la morte di alcuno, in realtà.

Con la locuzione in ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a 15 anni”, infatti, il Legislatore ha lasciato intendere che per integrare tale reato non devono necessariamente esserci vittime.

In ogni altro caso, invero, è collegabile ai due casi precedenti, ovvero la “morte di più personeindicata al primo comma, o la morte di una sola persona”.

Naturalmente nel caso in cui non vi siano morti, la pena è ridotta: non è inferiore a 15 anni. Quest’ultimo caso è quello che viene erroneamente descritto dai mass media come reato di strage tentata: non esiste tentativo nella strage.

Il reato di strage, infatti, è un reato definito “a consumazione anticipata”, per cui non è necessario che vi sia l’effettiva realizzazione, ma è sufficiente porre in essere una condotta che possa integrare tale fattispecie di reato.

Tenere in un locale diverse taniche di benzina, ad esempio, unitamente ad altre condotte che possono far ritenere che il soggetto che le detiene possa voler commettere una strage, può integrare già il reato ex 422 c.p. secondo comma: non è necessario pertanto aver materialmente dato fuoco a delle taniche di benzina affinché si possa parlare di reato di strage, ma se si pongono in essere delle condotte che fanno ritenere che si stia per compiere tale reato, esso è già considerato come compiuto. Questo in funzione di un bene meritevole di particolare protezione, come appunto la pubblica incolumità.

(Spunto articolo : Sala scommesse di via del Collegio, Albert Jakupaj, Imperia)

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