TFR e stipendio: ecco come funziona il recupero con l’avvocato
Un’azienda che versa in condizioni economiche critiche, ed è costretta a licenziare i suoi dipendenti, non sempre può garantire il versamento del TFR, ovvero del trattamento di fine rapporto, come prevede l’Art. 2120 cc.
Pur citando in giudizio il datore di lavora insolvente, attraverso diffida, decreto ingiuntivo o pignoramento, capita spesso che i beni dello stesso non siano sufficiente a soddisfare la legittima pretesa dell’ex lavoratore.
Cosa accade due in questo caso? A vantaggio del lavoratore esiste uno strumento attraverso cui recuperare il TFR e le ultime tre mensilità di lavoro pur essendo la ditta fallita, insolvente o prossima a chiudere i battenti.
Il datore di lavoro insolvente e il fondo di garanzia
La normativa di riferimento si ancora a due Leggi, una è la n. 297/1982 l’altro è il D.lgs. n.80/1992.
La prima legge ha istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia da cui si attinge quando il datore di lavoro è insolvente al fine di versare all’ex dipendente la somma dovuta a titolo di TFR.
Il fondo è accessibile a prescindere la portata delle vicende negative che possono colpire l’azienda.
Il D.lgs. n. 80/1992, ha allargato la portata del Fondo ad altri crediti da lavoro, includendo dunque anche le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi di rapporto.
La legge stabilisce anche come comportarsi in merito laddove l’impresa sia sottoposta o sottoponibile ad una procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare (Regio decreto n. 267/1942 e succ. modifiche).
In tale ultimo caso si può anche avere accesso al Fondo di Garanzia Inps purché il credito del lavoratore possa essere accertato attraverso l’ammissione al passivo del fallimento.
Qualora invece, il datore di lavoro non possa essere soggetto a fallimento, ma resta inadempiente, il lavoratore avrà diritto comunque ad interpellare il Fondo.
Tuttavia questo è possibile solo dopo aver innescato un tentativo di un’esecuzione forzata senza esito positivo e laddove non sia disponibile alcun bene su cui rifarsi.
A chi spetta presentare la domanda
La domanda può essere presentata da tutti quei lavoratori con cui è stata esperita la cessazione del rapporto di lavoro. Anche i dirigenti di aziende industriali, i soci delle cooperative di lavoro e gli apprendisti ne hanno diritto.
Doveroso in tal sede evidenziare, che se dovesse venire a mancare il lavoratore, gli eredi (come coniugi e figli) possono avere accesso al Fondo.
Con questo strumento il lavoratore andrà a percepire tutte le somme dovute che il datore non è stato in grado di versare. Non solo il TFR dunque ma anche le ultime 3 buste paga durante il rapporto di lavoro.
Presentazione della domanda in tribunale
L’ex lavoratore presenta in Tribunale, meglio se con l’ausilio di un legale, una domanda di insinuazione al passivo. Quando il Giudice Delegato sarà certo in via definitiva del valore del Credito, si può fare domanda al Fondo.
Quest’ultima deve essere accompagnata da apposita documentazione, come il modello SR52 firmato dal responsabile della procedura. In tal modo il lavoratore potrà beneficiare del versamento dell’importo spettante per diritto.
Se il lavorare ha cessato il rapporto di lavoro prima che si aprisse la procedura concorsuale, avrà diritto anche a ricevere come rimborso le ultime tre mensilità, purché queste facciano parte dei dodici mesi antecedenti alla domanda.
Nel caso ci sia in corso il fallimento, tali dodici mesi vanno conteggiati a partire dal deposito del ricorso che ha poi portato alla dichiarazione di fallimento.
Le tempistiche della presentazione della domanda, la prescrizione
La legge ha stabilito anche i tempi nei quali occorre presentare la domanda all’INPS. Tuttavia è giusto concentrarsi soprattutto sui termini per la prescrizione. Infatti, la richiesta di intervento va presentata entro 5 anni dalla chiusura della procedura concorsuale.
Approfondimento: mi hanno licenziato a cosa ha diritto
Compenso dell’avvocato in caso di richiesta del Tfr
I compensi professionali per l’attività stragiudiziale sono basati sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 e aggiornati al DM n. 37 dell’ 8.03.2018 “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247“



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