Legge di cittadinanza e riabilitazione
La riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna.
Secondo la legge di cittadinanza all’articolo 6 comma 3, “la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna”.
Quindi è consigliabile presentare domanda di cittadinanza italiana solamente dopo aver proceduto alla riabilitazione penale del richiedente passaporto italiano, in quanto la riabilitazione penale elimina gli effetti preclusivi della condanna ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
La riabilitazione nel diritto penale, la guida completa
Guida completa all’istituto della riabilitazione: cos’è, quali sono le condizioni per l’applicazione e gli effetti, quando viene disposta la revoca, cenni processuali.
Cos’è la riabilitazione nel diritto penale, quali sono gli effetti
L’ordinamento giuridico penale italiano prevede delle cause di estinzione della pena, vale a dire dei fatti giuridici dai quali consegue l’inapplicabilità di una pena o la sopravvenuta inefficacia di una pena che sia stata già inflitta.
Tra queste cause di estinzione della pena troviamo la riabilitazione, assieme all’indulto, alla morte del reo dopo la condanna, all’amnistia impropria, alla prescrizione della pena, alla grazia, alla liberazione condizionale, alla non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale ed all’esito positivo dell’affidamento in prova del minore.
In particolare, in questa guida andremo ad analizzare l’istituto della riabilitazione.
La riabilitazione è prevista e disciplinata dall’art. 178 c.p. “ La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Secondo gli articoli 178 c.p. e seguenti, la riabilitazione si applica anche alle sentenze straniere di condanna.
In sostanza, dunque, la riabilitazione estingue le pene accessorie e gli altri effetti della condanna non ancora estinti.
Quando viene concessa e quando non è possibile farlo
Affinché il giudice possa concedere la riabilitazione, è necessario che concorrano delle condizioni e che vi sia il rispetto di termini prestabiliti.
Per quanto concerne il primo aspetto, vale a dire condizioni e presupporti, è necessario che la pena principale già stata scontata interamente o si sia estinta in altro modo ed al tempo stesso il condannato deve aver osservato una buona condotta.
Si può poi ottenere la riabilitazione a patto che siano decorsi i seguenti termini:
• 3 anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita,
• otto anni se si è in presenza di un condannato recidivo,
• dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali, o per tendenza. Il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Vi sono poi delle condizioni in presenza delle quali non è possibile ottenere la riabilitazione
Tali condizioni sono previste tassativamente dall’art. 179 c.p. secondo cui
“La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.”
La revoca della riabilitazione
A disciplinare la revoca della riabilitazione troviamo l’art. 180 c.p. secondo cui questa “è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un’altra pena più grave”.
In merito agli effetti derivanti dalla revoca della riabilitazione, possiamo dire che in seguito a questa vengono ripristinate le pene accessorie e gli altri effetti della condanna in precedenza eliminati. La revoca produce effetto dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di revoca, appunto.
Effetti sul casellario giudiziale
La riabilitazione, che non sia stata revocata, comporta degli effetti anche sul casellario giudiziale. Nello specifico, le condanne per le quali sia stata concessa, non sono riportate nel certificato richiesto dall’interessato ed in quello richiesto dal datore di lavoro.
A norma dell’art. 3 DPR 313/2002, restano comunque conoscibili, a fini di giustizia, dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e da quelli del pubblico ministero e, solo con autorizzazione del giudice procedente, dal difensore, per le finalità riconosciute dall’art. 22 c.p.p. .
Profili processuali della riabilitazione
Sotto un profilo procedurale, è bene sapere che vi sono alcuni articoli del codice di procedura penale dedicati proprio a questo. In particolare, si ricorda l’art.683 c.p.p. che disciplina la competenza ad emettere la riabilitazione.
Secondo tale articolo, il foro competente a decidere in merito è il tribunale di sorveglianza che ha la giurisdizione nel luogo dove ha sede la residenza o il domicilio dell’interessato.
La concessione deve essere richiesta da parte del soggetto interessato e può essere concessa dopo che il tribunale abbia verificato una serie di requisiti come l’adempimento degli obblighi civili derivanti dal reato o l’impossibilità di adempierli, il pagamento delle spese processuali, la buona condotta e il tempo necessario trascorso.
Condizioni per ottenere la riabilitazione
La persona che, avendo riportato una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:
Siano trascorsi almeno 3 anni (8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva – art. 99 commi 2, 3, 4 ; 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale – artt. 102- 103; o di delinquenza professionale – art. 105 ; o di delinquenza per tendenza – art. 108) dal momento in cui la pena è estinta
Durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
Devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile).
Il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (o la misura di sicurezza deve essere stata revocata) e deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere.
Infine occorre il pagamento delle spese processuali
salve sono stato condannato a 3 anni ma ho già scontato la pena due anni fa mia moglie è italiana cosa devo fare per chiedere la cittadinanza.