Il processo tributario alla commissione tributaria provinciale di Imperia
Il processo tributario che deve essere instaturato Commissione tributaria provinciale di Imperia va preventivamente notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l’atto di accertamento.
I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 15 settembre (31 agosto dal 2015).
Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’atto contestato mediante:
1) consegna diretta ;
2) per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento ;
3) a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All’atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario
Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato. Se accolto il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d’ufficio con gli interessi.
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato, il ricorrente però ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile. La richiesta motivata può essere contenuta nel ricorso oppure con atto separato
Per contenziosi tributari, opposizione ad equitalia :
