Benzina al posto del gasolio, il risarcimento danni
Può capitare di sbagliare il carburante da fare all’auto: per esempio, rifornire di benzina un’auto che va a diesel. Nel caso in questione, a rimetterci è il motore della vettura, ma anche il nostro portafogli, considerando quanto costa oggi rifornire l’auto.
Siccome errori del genere possono capitare e possono costare cari, è bene chiarire fin da subito di chi sia la responsabilità del danno.
Ovviamente se a sbagliare siamo stati noi, per esempio in un attimo di distrazione abbiamo fatto benzina al posto del diesel o viceversa, non potremo incolpare nessun altro di questo errore.
Ma la questione cambia, anche giuridicamente, se a sbagliare è il benzinaio
Laddove il tappo del serbatoio riporti in maniera esplicita il tipo di carburante che occorre, e l’errore sia del benzinaio, è possibile fare causa al gestore dell’impianto.
Infatti la legge prevede che la responsabilità di controllare il prodotto che si trova nella pompa e di segnalarlo correttamente al cliente grava proprio sul benzinaio.
Il Codice del Consumo prevede che l’automobilista sia catalogato come consumatore, mentre il rifornimento è un contratto di vendita di beni di consumo.
Proprio per questo motivo, il gestore dell’impianto, che è il venditore nel contratto, è obbligato a consegnare al cliente (consumatore) i beni conformi rispetto al contratto di vendita. Ogni difetto di conformità al momento della consegna del bene è sua responsabilità.
Dato che il contratto di consumo in questione prevede che il cliente si rifornisca del carburante richiesto dalla macchina, se la segnalazione sulla pompa è errata la responsabilità è del gestore.
Ovviamente il cliente deve poter dimostrare di essersi rifornito ad una determinata pompa e quindi è importante consegnare la ricevuta del benzinaio.
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Ma che cosa dovrà risarcire, laddove fosse appurata la sua responsabilità, il gestore della pompa?
Il gestore sarà tenuto a risarcire sia il danno emergente, che concretamente consiste nell’eventuale danno al motore causato all’auto per aver immesso del carburante errato; sia il c.d. ‘lucro cessante’, cioè il danno che subisce il cliente per l’essere tenuto a mantenere fermo il mezzo finché esso venga riparato.
In particolare il lucro cessante consiste, nel caso in questione, di due elementi:
- le spese sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mezzo sia fermo, ed il deprezzamento del mezzo mentre restava in officina: queste spese vengono valutate dal giudice in via equitativa, anche laddove non ci sia prova specifica;
- ogni altra voce di danno che sia collegata al fatto di aver mantenuto fermo il veicolo (es. impossibilità di andare al lavoro, o l’aver dovuto rinviare un viaggio).
Queste voci di spesa, al contrario di quelle di cui sopra, devono essere provate singolarmente dal cliente, se si vuole ottenere il risarcimento.
Sintesi a cura dello Studio legale in Imperia



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