Se il padre non paga il mantenimento pagano i nonni ?
L’assegno di mantenimento: Chi paga oltre al coniuge?
Tutti sappiamo quanto complicato sia il problema relativo all’assegno di mantenimento e che molte volte è causa di ulteriori liti presso il tribunale – e non solo, purtroppo.
Spesso, infatti, il coniuge non può o non vuole pagare il mantenimento per il figlio: in tali casi come può l’altro coniuge tutelarsi?
La risposta ci viene data, come sempre, dal nostro codice civile, precisamente all’articolo 316 bis che enuncia chiaramente: “Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.“
Il nostro codice civile è abbastanza chiaro sull’argomento, specificando quindi che in tal caso l’onere del mantenimento spetta ai nonni in quanto ascendenti.
Si può sempre ricorrere ai nonni?
Ovviamente ci sono dei limiti al loro intervento. Infatti, come chiarisce lo stesso codice, i genitori non devono avere i mezzi sufficienti: in parole più chiare vuol dire che l’intervento dei nonni deve essere solo un’ancora di salvezza; i nonni non devono sostituire arbitrariamente il genitore che non vuole pagare il mantenimento. Ciò è chiaramente ben diverso da un genitore che non può pagare il mantenimento.
I nonni, quindi, devono intervenire solo nel caso in in cui il genitore non abbia i mezzi per sostentarsi da solo e quindi non potrebbe aiutare i suoi figli, e comunque solo in determinati casi che di seguito approfondiremo.
L’onere grava sui nonni fino a quando sussistono i problemi economici per il genitore. Quando questi torna ad avere una situazione economica stabile deve tornare a prendersi cura della sua prole.
È importante sapere, come specificato dalla sentenza del tribunale di Genova datata 28/10/2009, che il codice permette anche un’integrazione solo parziale dell’assegno di mantenimento.
Per chiarire meglio: se un genitore può dare solo € 300, a fronte di € 500 previsti dall’assegno di mantenimento, il nonno potrebbe integrare l’assegno con i € 200 mancanti. In pratica i nonni andrebbero a concorrere con il genitore mantenimento del nipote.
Approfondimento : sul diritto dei nonni di visitare i nipoti
I casi specifici in cui devono provvedere i nonni
La sentenza del tribunale di Parma del 13 maggio 2014 ha chiarito in maniera inequivocabile i casi in cui sono i nonni a dover intervenire.
Andiamo insieme a scoprire quali sono:
1) se c’è un’impossibilità oggettiva per il mantenimento del figlio.
Quindi, ad esempio, se il genitore è disoccupato oppure ha delle malattie che gli impediscono di lavorare. Sul punto : assegno di mantenimento del genitore disoccupato
2) se c’è un’omissione volontaria, quindi se c’è un rifiuto al mantenimento da parte di entrambi i genitori, che decidono di non occuparsi più di suo figlio pur potendo.
3) se c’è un omissione da parte di uno dei coniugi e l’altro coniuge non ha i mezzi sufficienti per il sostentamento del figlio.
Dalla sentenza, pertanto, appare chiaro che il ruolo dei nonni devi avere natura sussidiaria e integrativa e che non possono sostituirsi ai genitori che sono i primi ad avere l’obbligo di prendersi cura dei loro figli senza lavarsene le mani ingiustificatamente.
Cosa può fare un genitore se l’altro coniuge non paga il mantenimento? Può rivalersi direttamente sui nonni?
Alla luce di quanto emerso appare evidente che il coniuge che vuole il mantenimento dai nonni deve compiere diversi passi.
Innanzitutto deve dimostrare di aver tentato invano di recuperare le somme dall’altro coniuge; è necessario inoltre che dimostri di non avere sufficienti capacità economiche per mantenere la sua prole da solo.
È molto importante chiarire anche che l’eventuale azione deve essere rivolta a tutti gli ascendenti, quindi non solo verso i genitori del coniuge inadempiente, ma anche verso i propri genitori. In pratica verranno chiamati in causa tutti i nonni e solo allora sarà il giudice a decidere chi, e in quale misura, deve contribuire.
Tali misure sono state prese dal legislatore per evitare che alcuni genitori potessero “marciarci su”, approfittando di situazioni di benessere dei loro genitori.
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Siamo nonni paterni di due ragazzi che non conosciamo ma paghiamo con vaglia postale di nostra scelta gli alimenti alla madre.Nostro figlio vive in fuori. Possiamo considerarle spese detraibili dal mod.73 0?
Ma per quanto dobbiamo pagare per due sono .. mensili ? Il padre ha rapporti telefonici e su skpe solo con il grande. Non sappiamo più cosa fare.
Grazie dei consigli che ci può dare