Se la badante non vuole fare le ferie

Ferie godute e non per i lavoratori domestici: cosa prevede l’ordinamento italiano

Come ogni lavoratore, anche quelli appartenenti alla categoria domestica, come la badante o la colf devono poter fruire delle ferie che si maturano in corso di servizio. Questo vuol dire che ogni anno la colf deve prendere le ferie, magari nel periodo estivo e accordandosi con il datore di lavoro.

Ma cosa accade se non si usano le ferie?

Spesso le lavoratrici si domandano se le stesse possono essere tramutate in denaro. Questa regola, non si applica con il settore domestico, a meno che non vengano in essere determinate situazioni.

Ferie diritto irrinunciabile

Le ferie, ovvero il meritato riposo maturato dopo un anno di duro lavoro, sono un diritto sacrosanto del lavoratore. Il datore di lavoro non può in nessun caso pagare un corrispettivo al posto delle ferie, cioè non può offrire denaro in cambio del riposo a cui il lavoratore ha diritto come previsto dalla Costituzione.

Questo vale anche per badanti e colf. E nemmeno il lavoratore può scegliere di non godere delle ferie, per monetizzare, cioè per guadagnare di più.

Il lavoratore domestico quindi, non può monetizzare le ferie non godute, perché le ferie sono un diritto irrinunciabile, che il datore di lavoro non può negare e che il lavoratore non può rifiutare.

Quando è possibile monetizzare le ferie

C’è un solo caso in cui le ferie non godute del lavoratore possono essere tramutate in danaro. In primis bisogna dire che è l’articolo 17 del CCNL di categoria a disciplinare le ferie nel settore domestico.

Proprio questo articolo oltre ad indicare le regole circa durata e numero delle giornate che la colf deve avere, prevede che le ferie sono irrinunciabili e non possono essere rimpiazzate da un’indennità.

Il che vuol dire che in ogni caso le badanti o le colf devono sempre godere delle ferie, per un periodo di almeno 26 giorni, anche se con il datore di lavoro ci si può accordare per dividere i periodi in massimo due tranche.

Il datore non si può esimere dal riconoscerle, a meno che non ci siano delle situazioni di necessità. In tale ultimo caso, bisogna tuttavia decidere di comune accordo come fare a vedere fruire delle ferie in altri periodi.

L’indennità sostitutiva delle ferie, e quindi la monetizzazione di esse può essere riconosciuta solo davanti a particolari necessità. Al termine del rapporto di lavoro infatti, a prescindere dal motivo per il quale cessi (decesso di una delle parti, licenziamento, dimissioni e così via), le ferie vanno liquidate in misura variabile a seconda dell’inquadramento del lavoratore.

Articolo 17 Ferie, CCNL lavoro domestico

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.
L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.
Chiarimento a verbale: I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Guida a cura dello Studio Legale

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