SENTENZE MOBBING
1) Mobbing : Definizione e Accertamento
2) Responsabilità datore di lavoro
3) Leggi sul mobbing
4) Danno da mobbing
5) Ultime sentenze Cassazione sul mobbing
6) Mobbing e codice penale
Novità mobbing :
Si osserva che per la giurisprudenza prevalente gli elementi essenziali del Mobbing sono:
1) l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico;
2) la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo;
3) il suo andamento progressivo;
4) le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore.
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Il lavoratore, per ottenere il risarcimento da mobbing, deve dimostrare il collegamento della malattia con una pluralità di comportamenti che si inseriscono in una precisa strategia persecutoria posta in essere dal datore di lavoro al fine di isolarlo psicologicamente e fisicamente (danno da mobbing).
Novità
Il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi di lavoro, ove venga accertato che il superiore gerarchico, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare.
Cassazione n. 18262 / 2007
Definizione e Accertamento
Il mobbing è un fatto illecito consistente nella sottoposizione del lavoratore ad azioni che, se pur singolarmente considerate, non presentano carattere illecito, unitariamente considerate risultano moleste e attuate con finalità persecutorie, tali da rendere penosa per il lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tribunale Forli’ 10 marzo 2005
Per “mobbing” si intende un comportamento, reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a isolarla e a respingerla dall’ambiente di lavoro, con conseguenze negative dal punto di vista sia psichico sia fisico. In particolare, i comportamenti vessatori devono essersi ripetuti con continuità per un periodo minimo di almeno sei mesi.
Tribunale Milano 29 ottobre 2004
Il cd. “mobbing” è caratterizzato da diversi elementi essenziali quali : l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico.
Tribunale Milano 22 agosto 2002
Mobbing
Responsabilità datore di lavoro
Il datore di lavoro risponde del danno da mobbing (vale a dire l’aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse – ovvero potesse sapere – di quanto stava accadendo.
Cassazione civile sez. lav. 23 marzo 2005, n. 6326
Del danno da mobbing risponde il datore di lavoro, per “culpa in vigilando“, anche quando sia stato causato dai colleghi di lavoro della vittima.
Tribunale Forli’, 10 marzo 2005
Normativa di riferimento – Leggi Anti Mobbing
Il datore di lavoro risponde del danno da mobbing (vale a dire l’aggressione alla sfera psichica del lavoratore) ex art. 2087 c.c., a nulla rilevando che le condotte materiali siano state poste in essere da colleghi pari grado della vittima, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse – ovvero potesse sapere – di quanto stava accadendo.
Cassazione civile sez. lav. 23 marzo 2005, n. 6326
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Premesso che il termine “mobbing” può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, nell’ipotesi in cui la tutela invocata attenga a diritti soggettivi derivanti direttamente dal medesimo rapporto, lesi da comportamenti che rappresentano l’esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista dall’art. 2103 c.c. (in relazione alla quale si chiede il ripristino della precedente posizione di lavoro e della corrispondente qualifica), la fattispecie di responsabilità va ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell’ambito dei rapporto obbligatorio.
Cassazione civile sez. un. 4 maggio 2004, n. 8438
Mobbing
Danno risarcibile e liquidazione
Il mobbing cui sia sottoposto il lavoratore, oltre a potere causare sia un danno patrimoniale che biologico, ovviamente risarcibili, genera necessariamente tanto un danno morale, quanto un danno esistenziale, cioè di natura dinamico-relazionale, autonomamente e cumulativamente risarcibili ex art. 2059 c.c., anche se l’illecito non costituisca reato.
Tribunale Agrigento 1 febbraio 2005
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In ipotesi di mobbing, la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore è produttiva di danno esistenziale ravvisabile nelle ferite inferte alla sfera di autostima ed eterostima in ambito lavorativo ed alla immagine professionale del lavoratore medesimo, ridimensionata senza sua colpa a seguito di quanto subito dai colleghi di pari grado (c.d. mobbing orizzontale) e/o dai superiori (mobbing verticale o bossing): tale danno alla professionalità del lavoratore, tutelata dagli art. 2, 35 e 41 cost., è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Tribunale Forli’ 10 marzo 2005
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Il lavoratore vittima del mobbing che provi che le conseguenze preguidizievoli sono in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio dell’equità, trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla persona.
Tribunale Agrigento 1 febbraio 2005
Sentenza della Cassazione
L’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente (cd. mobbing) si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa.
Cassazione 6 marzo 2006 n. 4774
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Mobbing e codice penale
La sentenza 33624 del 2007 Quinta Sezione Penale dopo aver ribadito la nozione ormai consolidata di mobbing, ovvero di di condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del lavoratore, si preoccupa di inquadrare il fenomeno dal punto di vista penale.
Nel nostro codice penale non esiste il reato di mobbing, pertanto la condotta di mobbing potrà costituire reato solo se ricade nelle altre figure di reato già esistenti.
Condotta di mobbing che suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma la reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità verso la vittima sia nel mortificarla ed isolarla nell’ambiente di lavoro.
Ora la figura di reato più vicina ai connotati caratterizzanti al cd. Mobbing è il reato di maltrattamenti di cui all’articolo 572 commessa da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione.
Quindi concludendo mancando nel nostro ordinamento una figura tipicizzata del reato di mobbing esiste una certa difficoltà nel perseguirla. Difficoltà che non esiste nel campo della giustizia civile dove le cause di risarcimento del mobbing trovano una solida base giuridica nella giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali civili.
Buonasera mi chiamo serena ho perso una causa per mobbing e non ho fatto ricorso in appello e passato un anno e ne pago ancora le conseguenze non avendo più niente ne un lavoro ne una casa ne dignità volevo sapere se era possibile riaprire una causa di questo tipo
Buonasera, vorrei sapere se è da considerarsi mobbing la seguente situazione: un dipendente viene costantemente fatto spostare dalla propria scrivania ogni volta che arriva un consulente esterno, il quale deve conferire con gli altri colleghi che svolgono le stesse mansioni. Lo stesso dipendente a tal uopo ha chiesto più volte il trasferimento in altro dipartimento, ma sempre negato dal proprio dirigente
Buongiorno, vorrei avviare una causa per mobbing orizzontale che ha in sé tutti i punti che caratterizzano il mobbing. Nelle dinamiche mobbizzanti il datore di lavoro non è mai intervenuto ne verbalmente ne per iscritto pur sapendo l’esistenza prolungata delle relazione mobbizzanti. Il dubbio che mi sorge è il fatto che il datore di lavoro non si sia espresso e che non abbia intimato il dipendente di sospendere i comportamenti vessatori, implica lo svuotamento dei presupposti del mobbing orizzontale ? In altri termini la mancanza di disposizioni a smettere le reiterate vessazioni o a modificare l’organizzazione, esclude ,già a monte che ci sia stato mobbing?